C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 05/12/2018 – Delibera – Nr. 24 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CALCIO A CINQUE FORLI’ Avverso ammenda di € 500,00 inflitta alla società e squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Ayoub Benhya Delibere del Giudice Sportivo presso il CRER contenute nel C.U. nr. 20 del 21/11/2018 Gara: Gatteo Calcio a 5 / Calcio a 5 Forlì del 10/11/2018

 

Nr. 24 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CALCIO A CINQUE FORLI’

Avverso ammenda di € 500,00 inflitta alla società e squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Ayoub Benhya Delibere del Giudice Sportivo presso il CRER contenute nel C.U. nr. 20 del 21/11/2018 Gara: Gatteo Calcio a 5 / Calcio a 5 Forlì del 10/11/2018

 

La Società ASD CALCIO A CINQUE FORLI’ impugna entrambi i suddetti provvedimenti disciplinari contestando, per quanto concerne l’ammenda di € 500,00, la circostanza che propri sostenitori e/o dirigenti presenti fra il pubblico abbiano rivolto offese di natura razzista all’indirizzo dell’arbitro. Al proposito la ricorrente ammette che dalle tribune siano insorte proteste anche eclatanti nei confronti della direzione arbitrale, ma nega in modo risoluto che esse siano sfociate in offese meno che mai “razziste”. Per quanto riguarda invece la condotta del calciatore Benhya, la ricorrente sottolinea che si sarebbe trattato di una reazione a uno sputo sul volto ricevuto da un dirigente della squadra avversaria mentre, dopo la rete siglata, stava esultando nei pressi della recinzione del rettangolo di gioco. Per i motivi come sopra riassunti, la società reclamante chiede una riduzione sia dell’ammenda a carico della società sia della squalifica a carico del proprio tesserato. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che le espressioni sicuramente offensive che i sostenitori del Forlì Calcio a Cinque hanno rivolto all’arbitro non siano configurabili come vero e proprio comportamento discriminatorio per motivi di razza, come invece ritenuto dal Giudice sportivo. Diversamente, per quanto concerne la condotta del calciatore Ayoub Benhya, reo di aver attinto con uno sputo una persona che si trovava fra il pubblico, questa Corte condivide appieno l’interpretazione degli atti ufficiali fatta dal Giudice sportivo e il conseguente provvedimento disciplinare deliberato ai danni del suddetto calciatore. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna in parziale accoglimento del proposto ricorso, riduce ad € 250,00 l’ammenda a carico della società ASD CALCIO A CNQUE FORLI’ mentre conferma la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore AYOUB BENHYA. Nulla dispone in merito alla tassa reclamo non versata essendo stato il ricorso parzialmente accolto.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it