C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 12/12/2018 – Delibera – Nr. 25 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. SAN PIETRO IN VINCOLI Avverso squalifica per sei giornate di gara inflitta al calciatore Matteo Stornaiuolo Delibera del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 21 del 28/11/2018 Gara: Vis Misano / San Pietro in Vincoli del 25/11/2018

Nr. 25 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. SAN PIETRO IN VINCOLI

Avverso squalifica per sei giornate di gara inflitta al calciatore Matteo Stornaiuolo Delibera del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 21 del 28/11/2018 Gara: Vis Misano / San Pietro in Vincoli del 25/11/2018

 

La Società US SAN PIETRO IN VINCOLI propone rituale ricorso avverso il succitato provvedimento disciplinare negando che il proprio tesserato abbia rivolto frasi irriguardose all’indirizzo dell’arbitro e sostenendo altresì che il calciatore Stornaiuolo non avrebbe avuto nessun tipo di contatto fisico con l’ufficiale di gara e che dunque in nessuna occasione lo avrebbe toccato e mai gli avrebbe stretto il polso con forza così come invece riportato nella motivazione dell’impugnato provvedimento disciplinare. La ricorrente precisa che il proprio calciatore avrebbe semplicemente chiesto a più riprese spiegazioni all’arbitro per le decisioni assunte senza però mai toccarlo. Per i motivi sopra riassunti la reclamante chiede che la squalifica sia ridotta e commisurata all’effettiva gravità dei fatti in esame. La Società reclamante, avendo espressamente richiesto di essere ascoltata, è presente all’odierna riunione in persona del proprio Presidente il quale si riporta al proposto reclamo precisando, anche in questa sede, che nessuno fra i calciatori e i dirigenti che si trovavano sul terreno di gioco e gli spettatori della gara ha visto il calciatore Stornaiuolo toccare l’ufficiale di gara e per questa ragione chiede che la squalifica inflitta sia adeguatamente ridotta. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ha sentito l’esigenza di sentire a chiarimenti l’arbitro della gara il quale ha espressamente confermato che all’atto dell’espulsione per condotta violenta ai danni di un avversario, il calciatore Matteo Stornaiuolo, indossante la maglia numero 13 della squadra del San Pietro in Vincoli, gli ha rivolto frasi irriguardose e gli ha afferrato il polso stringendolo con forza. Alla luce delle descritte conferme fornite dall’arbitro, la Corte ritiene che non sussistano motivi per accogliere il proposto ricorso e modificare il provvedimento disciplinare disposto dal Giudice sportivo che appare del tutto congruo e giustificato. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna respinge il ricorso presentato dalla società U.S. SAN PIETRO IN VINCOLI e conferma la squalifica per sei gare effettive inflitta al calciatore MATTEO STORNAIUOLO Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata a carico della società US SAN PIETRO IN VINCOLI.

 

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