C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 19/12/2018 – Delibera – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 28 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ATLETICO MAZZINI A.S.D. Avverso squalifica per quattro giornate di gara inflitta al calciatore Federico Moretti Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna contenuta nel C.U. nr. 22 del 05/12/2018 Gara: Atletico Mazzini / Savignano del 02/12/2018
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Nr. 28 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ATLETICO MAZZINI A.S.D.
Avverso squalifica per quattro giornate di gara inflitta al calciatore Federico Moretti Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna contenuta nel C.U. nr. 22 del 05/12/2018 Gara: Atletico Mazzini / Savignano del 02/12/2018
La Società ATLETICO MAZZINI A.S.D. presenta rituale ricorso avverso il provvedimento disciplinare sopra indicato adducendo sostanzialmente due distinti motivi di gravame. Con il primo motivo la reclamante nega che vi siano state minacce e tentativi di entrare in contatto con l’arbitro da parte del proprio calciatore il quale non avrebbe mai avuto l’intenzione di recare violenza ai danni dell’ufficiale di gara. Con il secondo motivo la società ricorrente nega che il suddetto calciatore Moretti sia stato accompagnato a forza fuori dal terreno di gioco sostenendo invece che lo stesso avrebbe abbandonato il campo in serenità e senza l’ausilio di nessuna persona. Per i motivi così come sopra riassunti e in ragione del diverso trattamento che in sede di disciplina sportiva sarebbe stato riservato a casi analoghi a quello in parola, la reclamante chiede che la squalifica del proprio calciatore venga ridotta. La Società ATLETICO MAZZINI A.S.D. che aveva chiesto di essere sentita, è presente all’odierna riunione in persona di un proprio Dirigente, munito di debita delega, il quale, riportandosi alle argomentazioni addotte nel proposto reclamo, precisa che l’espulsione del calciatore Moretti è apparsa giusta, mentre la squalifica viene ritenuta esagerata in relazione alla reale dinamica dei fatti. Ribadisce che non vi è stata da parte del calciatore Moretti alcun tipo di minaccia né alcun genere di accompagnamento coattivo, essendosi trattato di una semplice protesta per una decisone arbitrale, Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ha sentito l’arbitro della gara il quale ha integralmente confermato il proprio referto ribadendo che all’atto della seconda ammonizione, il calciatore Federico Moretti, numero 64 dell’Atletico Mazzini, gli si è avvicinato con fare minaccioso, ha portato la sua testa vicina a quella dell’arbitro, ha alzato la mano destra all’altezza degli occhi e lo ha insultato e minacciato a più riprese per poi essere accompagnato a forza fuori dal campo dai suoi compagni di squadra.
Sulla scorta delle precisazioni fornite dall’arbitro della gara questa Corte ritiene congrua la squalifica disposta dal Giudice sportivo di Bologna e non ravvisa motivi per poter accogliere il proposto reclamo. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il ricorso della società ATLETICO MAZZINI A.S.D. e conferma la squalifica per quattro giornate di gara inflitta al calciatore Sig. FEDERICO MORETTI. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata a carico della Società ATLETICO MAZZINI ASD.
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