C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 19/12/2018 – Delibera – CAMPIONATO ALLIEVI INTERPROVINCIALI Nr. 33 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. POLISPORTIVA VOLTANA Avverso la sanzione sportiva della perdita della gara e dell’ammenda di € 200,00 Delibera del Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Rimini contenuta nel C.U. Nr. 21 del 29/11/2018 Gara: Polisportiva Voltana – Forlì Srl del 25/11/2018

CAMPIONATO ALLIEVI INTERPROVINCIALI

Nr. 33 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. POLISPORTIVA VOLTANA

Avverso la sanzione sportiva della perdita della gara e dell’ammenda di € 200,00 Delibera del Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Rimini contenuta nel C.U. Nr. 21 del 29/11/2018 Gara: Polisportiva Voltana – Forlì Srl del 25/11/2018

 

La società A.S.D. POLISPORTIVA VOLTANA reclama avverso la delibera sopra menzionata sostenendo che la gara in parola non si è potuta disputare solo perché l’arbitro designato ha ritenuto che il campo indicato dalla stessa reclamante non fosse praticabile e potesse mettere in pericolo l’incolumità dei giovani calciatori. Chiede pertanto la riprogrammazione della gara e l’annullamento dell’ammenda di € 200 inflittale per comportamento antisportivo La SOCIETA’ A.S.D. POLISPORTIVA VOLTANA ha chiesto di essere ascoltata ed è presente all’odierna riunione in persona del proprio Presidente, mentre la società cointeressata FORLI’ s.r.l., benché compiutamente informata del proposto ricorso, non ha presentato controdeduzioni e non è presente all’odierna riunione. In sede dibattimentale il Presidente della Polisportiva Voltana si richiama alle motivazioni addotte nel reclamo e precisa che per la gara in parola la società ha messo a disposizione il solito campo dove si disputano le partite del proprio settore giovanile, che detto campo è stato ritenuto impraticabile dall’arbitro, che non esiste una differenza fra “campo 1” e “campo 2”, che entrambi campi hanno l’omologazione, ma che l’arbitro non ha chiesto tali certificazioni. Per i suddetti motivi e in considerazione del fatto che non ci sarebbe stato alcun rifiuto a disputare l’incontro da parte del Voltana, il Presidente di detta società insiste nelle già precisate conclusioni.

Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale rileva che sull’indicazione del terreno di gioco dove doveva disputarsi l’incontro sussiste un’effettiva incertezza. Rileva anche che la Società Polisportiva Voltana ha effettivamente indicato all’arbitro uno dei campi dell’impianto sportivo di cui ha la gestione e che tale terreno di gioco è stato considerato impraticabile da parte dell’arbitro designato per la direzione della gara. Per quanto precede e in ragione dell’ambito di calcio giovanile in cui ci si trova, questa Corte ritiene equo annullare la delibera del Giudice sportivo e disporre la riprogrammazione della partita fra gli allievi del Voltana e quelli del Forlì. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna, in accoglimento del ricorso della società A.S.D. POLISPORTIVA VOLTANA, annulla la delibera con la quale il Giudice Sportivo di Rimini le ha inflitto la perdita della gara e l’ammendo di € 200,00 e dispone la riprogrammazione della gara da parte della competente Delegazione Provinciale di Rimini. Nulla dispone in merito alla tassa reclamo non versata essendo stato il ricorso accolto

 

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