C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 19/12/2018 – Delibera – Nr. 29 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. F.C. SAVIGNANO Avverso squalifica per quattro giornate di gara inflitta al calciatore GOURA A MANDJANA FRANCKY Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna contenuta nel C.U. nr. 22 del 05/12/2018 Gara: Atletico Mazzini / Savignano del 02/12/2018

Nr. 29 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. F.C. SAVIGNANO

Avverso squalifica per quattro giornate di gara inflitta al calciatore GOURA A MANDJANA FRANCKY Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna contenuta nel C.U. nr. 22 del 05/12/2018 Gara: Atletico Mazzini / Savignano del 02/12/2018

 

La Società F.C. SAVIGNANO reclama avverso la squalifica del proprio calciatore GOURA A MANDJANA FRANCKY ritenendo infondata la motivazione di tale provvedimento disciplinare. Sostiene al riguardo la reclamante che il proprio calciatore avrebbe semplicemente avuto un contrasto di gioco con l’avversario e avrebbe poi tentato di recuperare il pallone che era finito tra le gambe dello stesso calciatore dell’altra squadra nel frattempo caduto a terra. Per tale motivo chiede una riduzione della squalifica. La Società A.S.D. F.C. SAVIGNANO ha chiesto di essere ascoltata ed è presente all’odierna riunione in persona di un proprio Dirigente munito di valida delega, il quale si riporta al reclamo precisando che il fatto in parola si sarebbe concretizzato in uno scontro di gioco e che in nessun frangente il proprio calciatore avrebbe calpestato volontariamente o anche solo scalciato l’avversario, per cui il provvedimento di espulsione sarebbe stato il frutto di una svista arbitrale. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ha sentito l’arbitro della gara il quale ha potuto precisare che il calciatore GOURA A MANDJANA FRANCKY ha effettivamente calpestato il polpaccio di un avversario a gioco appena interrotto da un suo fischio, ma che tale gesto avrebbe in effetti potuto essere stato posto in essere con l’intento di recuperare il pallone e non con quello di arrecare violenza ai danni del calciatore della compagine avversaria. Sulla scorta delle precisazioni fornite dall’arbitro della gara questa Corte ritiene che il reclamo meriti accoglimento e che il calciatore GOURA A MANDJANA FRANCKY possa essere punito con una sanzione meno afflittiva rispetto a quella disposta dal Giudice sportivo di primo grado. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna in accoglimento del ricorso della società A.S.D. F.C. SAVIGNANO riduce a due giornate effettive di gara la squalifica inflitta al calciatore Sig. GOURA A MANDJANA FRANCKY. Nulla dispone in merito alla tassa reclamo non versata essendo stato il ricorso accolto.

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