C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 19/12/2018 – Delibera – Nr. 30 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. ARIANO ESTENSE Avverso la sanzione della perdita della gara di gara Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ferrara contenuta nel C.U. nr. 21 del 28/11/2018 Gara: Ospitalese / Ariano Estense del 25/11/2018

Nr. 30 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. ARIANO ESTENSE

Avverso la sanzione della perdita della gara di gara Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ferrara contenuta nel C.U. nr. 21 del 28/11/2018 Gara: Ospitalese / Ariano Estense del 25/11/2018

 

La società A.S.D. ARIANO ESTENSE ricorre contro il provvedimento sopra citato ritenendolo ingiusto e possibile fonte di un “pericoloso precedente”. La reclamante in buona sostanza sostiene che la perdita della gara disposta dal Giudice sportivo a danni di entrambe le compagini contendenti, la penalizzi oltremodo visto che al momento della sospensione ci si trovava nel primo minuto del recupero e che la stessa squadra dell’Ariano Estense stava conducendo con il punteggio di quattro a due. Sostiene inoltre la ricorrente che non vi sarebbe stata alcuna rissa in campo e che comunque i propri calciatori sarebbero tutti estranei all’evento che ha determinato l’arbitro a sospendere anticipatamente l’incontro. Per i suddetti motivi la società ricorrente chiede l’omologazione del risultato conseguito sul campo o in alternativa la vittoria a tavolino. La società ASD ARIANO ESTENSE non ha espressamente chiesto di essere sentita e non è presente all’odierna riunione come pure non è presente la società cointeressata al reclamo, Società Sportiva OSPITALESE, nonostante sia stata compiutamente informata del proposto ricorso. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, che come noto costituiscono piena prova circa il comportamento dei tesserati durante lo svolgimento delle gare, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale rileva che quanto sostenuto dalla società ricorrente non trova conferma nel referto dell’arbitro dal quale risulta invece che sul terreno di gioco c’è stata una vera rissa alla quale hanno preso parte diversi calciatori di entrambe le squadre che l’arbitro non ha potuto identificare con certezza, ma che avrebbero tutti meritato il provvedimento dell’espulsione e reso entrambe le squadre prive del numero minimo di giocatori per poter continuare l’incontro anche solo per i pochi minuti che rimanevano da disputare. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il ricorso della Società A.S.D. ARIANO ESTENSE e conferma per intero il provvedimento disposto dal Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ferrara che ha inflitto sia all’ARIANO ESTENSE sia all’OSPITALESE la sanzione sportiva della perdita della gara per tre a zero. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata a carico della Società ASD ARIANO ESTENSE

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