C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 19/12/2018 – Delibera – Nr. 31 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. ALFERO CALCIO Avverso la squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Jacopo Gabrielli Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Forlì-Cesena contenuta nel C.U. nr. 22 del 28/11/2018 Gara: Pol. Aurora / Alfero Calcio del 05/12/2018

Nr. 31 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. ALFERO CALCIO

Avverso la squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Jacopo Gabrielli Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Forlì-Cesena contenuta nel C.U. nr. 22 del 28/11/2018 Gara: Pol. Aurora / Alfero Calcio del 05/12/2018

 

La Società ALFERO CALCIO impugna il suddetto provvedimento disciplinare sostenendo che la condotta posta in essere dal proprio calciatore Gabrielli, per quanto fallosa, era priva di qualsiasi connotazione violenta, che non era diretta ad arrecare danni fisici all’avversario, che lo stesso giocatore alla vista del cartellino rosso abbandonava il terreno di gioco in maniera composta e senza usare termini triviali e volgari, che il tutto si è svolto in un contesto di estrema tensione agonistica e, infine, che in capo al calciatore Gabrielli non ci sono gravi precedenti di natura disciplinare. Per i motivi sopra illustrati la ricorrente chiede una riduzione della squalifica in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti. La Società ALFERO CALCIO non ha chiesto di essere sentita e non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che il comportamento del calciatore Jacopo Gabrielli, reo di essere stato espulso per una violenta entrata di gioco ai danni di un avversario, possa essere sanzionato con una squalifica meno afflittiva rispetto a quella disposta dal Giudice di prima istanza. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna in accoglimento del ricorso della società A.S.D. ALFERO CALCIO riduce a due giornate effettive di gara la squalifica inflitta al calciatore Sig. JACOPO GABRIELLI. Nulla dispone in merito alla tassa reclamo non versata essendo stato il ricorso accolto.

 

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