C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 09/01/2019 – Delibera – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Nr. 34 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. BORETTO A.S.D. 1973 Avverso inibizione fino al 20/02/2019 inflitta al dirigente Roberto Borelli Delibera del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 23 del 12/12/2018 Gara: Boretto / Fornovo Medesano del 09/12/2018

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

Nr. 34 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. BORETTO A.S.D. 1973

Avverso inibizione fino al 20/02/2019 inflitta al dirigente Roberto Borelli Delibera del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 23 del 12/12/2018 Gara: Boretto / Fornovo Medesano del 09/12/2018

 

La Società A.C. BORETTO A.S.D. 1973 propone rituale ricorso avverso il succitato provvedimento disciplinare ammettendo le proteste nei confronti dell’arbitro e la ritardata uscita dal campo del proprio tesserato Borelli, ma negando che quest’ultimo abbia rivolto allo stesso direttore di gara una frase discriminatoria per motivi razziali. Per tale ragione la reclamante chiede che il periodo d’inibizione sia ridotto di un mese e che venga cancellata la parte della motivazione nella quale si fa riferimento alla discriminazione razziale. La Società A.C. BORETTTO A.S.D. 1973 ha chiesto di essere ascoltata ed è presente all’odierna riunione in persona del proprio Presidente il quale si richiama alle argomentazione addotte con il proposto ricorso e, dopo aver ricevuto lettura di quanto riportato dall’arbitro nel referto di gara, insiste e ribadisce che nessuno dei presenti ha sentito il dirigente Borelli indirizzare all’ufficiale di gara una qualsiasi espressione di matrice razzista, mentre ammette le diverse espressioni offensive e irriguardose annotate a referto. Letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentito l’arbitro della gara il quale, pur confermando il proprio rapporto, non è stato in grado di ricordare con precisione il tenore della frase denigratoria riferita al colore della propria pelle che avrebbe pronunciato il dirigente del Boretto sig. Roberto Borelli all’atto di abbandonare il terreno di giuoco, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale respinge il reclamo ritenendo congrua la sanzione comminata dal Giudice sportivo e non ravvisando nella fattispecie in parola l’effettiva sussistenza di tutti i presupposti per l’applicazione dell’articolo 11 comma 2, che prevedrebbe, in caso di comportamento discriminatorio da parte di dirigenti, la sanzione dell’inibizione per un periodo minimo di quattro mesi. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna respinge il ricorso presentato dalla società A.C. BORETTO A.S.D. 1973 e conferma l’inibizione fino a tutto il 20 febbraio 2019 inflitta al dirigente ROBERTO BORELLI. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata a carico della società A.C. BORETTO A.S.D. 1973.

 

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