C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 09/01/2019 – Delibera – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 35 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ REAL FUSIGNANO 2009 Avverso inibizione fino al 13/12/2019 inflitta al dirigente Giorgio Tabanelli, squalifica per quattro giornate di gara inflitta al calciatore Guido Pirazzoli, squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Mirko Panzavolta Delibere del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ravenna contenute nel C.U. nr. 23 del 13/12/2018 Gara: Palazzuolo / Real Fusignano del 09/12/2018

 

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

Nr. 35 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ REAL FUSIGNANO 2009

Avverso inibizione fino al 13/12/2019 inflitta al dirigente Giorgio Tabanelli, squalifica per quattro giornate di gara inflitta al calciatore Guido Pirazzoli, squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Mirko Panzavolta Delibere del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ravenna contenute nel C.U. nr. 23 del 13/12/2018 Gara: Palazzuolo / Real Fusignano del 09/12/2018

 

La Società REAL FUSIGNANO 2009 presenta rituale ricorso avverso i provvedimenti disciplinari sopra indicati negando che il proprio Presidente Sig. Tabanelli, nell’atto di andare dall’arbitro per ritirare i documenti, lo abbia gravemente minacciato così come riportato nella motivazione del relativo provvedimento, negando che a fine gara il calciatore Pirazzoli abbia gravemente offeso e minacciato l’arbitro e negando altresì che a seguito dell’espulsione di un compagno di squadra e poi dell’espulsione decretata a suo carico, il calciatore Mirko Panzavolta abbia rivolto ripetute frasi offensive e minacciose all’indirizzo dell’ufficiale di gara. Per questi motivi e dopo aver sottolineato che certi comportamenti antisportivi sono estranei alla storia della società già vincitrice di due “coppe disciplina”, la reclamante chiede una riduzione delle sanzioni inflitte ai suddetti tesserati La Società REAL FUSIGNANO che aveva chiesto di essere ascoltata e pur avendo ricevuto la relativa convocazione, non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali che costituiscono piena prova circa il comportamento dei tesserati durante lo svolgimento delle gare, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale rileva che il sig. Tabanelli recandosi a fine gara nello spogliatoio dell’arbitro per ritirare i documenti e presentandosi come Presidente del Real Fusignano, ha tenuto una condotta gravemente intimidatoria e ha utilizzato espressioni minacciose e assolutamente antisportive che tuttavia non giustificano appieno l’inibizione della durata di un anno disposta dal Giudice sportivo. Diversamente questa Corte ritiene che le condotte tenute, durante la gara, dal calciatore Mirko Panzavolta e, nel dopo partita, dal calciatore e per di più capitano del Real Fusignano, Guido Pirazzoli non meritino alcun sconto di pena in quanto entrambe caratterizzate da inaccettabili offese e minacce nei confronti dell’ufficiale di gara. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna in parziale accoglimento del ricorso della società REAL FUSIGNANO 2009 riduce l’inibizione a carico del dirigente Sig. MARCO TABANELLI fino a tutto il 30/09/2019 mentre conferma sia la squalifica per quattro giornate di gara inflitta al calciatore GUIDO PIRAZZOLI sia la squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore MIRKO PANZAVOLTA Nulla dispone in merito alla tassa reclamo essendo stato il ricorso parzialmente accolto

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it