C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 09/01/2019 – Delibera – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI Nr. 37 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL SAN PROSPERO F.C. Avverso squalifica per quattro giornate di gara inflitta al calciatore Alexander Porco Delibera del Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Reggio Emila contenuta nel C.U. Nr. 23 del 12/12/2018 Gara: Borzanese – Real San Prospero del 08/12/2018

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI

Nr. 37 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL SAN PROSPERO F.C.

Avverso squalifica per quattro giornate di gara inflitta al calciatore Alexander Porco Delibera del Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Reggio Emila contenuta nel C.U. Nr. 23 del 12/12/2018 Gara: Borzanese – Real San Prospero del 08/12/2018

La società A.S.D. REAL SAN PROSPERO ha inoltrato, contro il provvedimento disciplinare sopra indicato, un reclamo privo di sottoscrizione da parte del presidente o di altro legale rappresentante della società ricorrente. Dal fatto che il reclamo sia giunto non firmato discende la sua inammissibilità. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta, dichiarandolo inammissibile, il reclamo della società A.S.D. REAL SAN PROSPERO e conferma la delibera con la quale Giudice sportivo di Reggio Emilia ha squalificato per quattro giornate di gara il calciatore Alexander Porco Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata a carico della società ASD REAL SAN PROSPERO.

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