C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 16/01/2019 – Delibera – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 40 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SANTERNO Avverso squalifica fino al 31/05/2019 inflitta al calciatore Jimmy Mazzoni Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ravenna contenuta nel C.U. nr. 24 del 20/12/2018 Gara: Santerno / Atletico Lugo del 16/12/2018

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

Nr. 40 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SANTERNO

Avverso squalifica fino al 31/05/2019 inflitta al calciatore Jimmy Mazzoni Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ravenna contenuta nel C.U. nr. 24 del 20/12/2018 Gara: Santerno / Atletico Lugo del 16/12/2018

 

La Società A.S.D. SANTERNO propone rituale ricorso avverso il sopra menzionato provvedimento disciplinare sostenendo che quanto attribuito al proprio calciatore Mazzoni non avrebbe riscontro nella realtà, posto che al termine della gara lo stesso Mazzoni non era presente all’interno dell’impianto sportivo, essendosene allontanato in precedenza, sicché non avrebbe in alcun modo potuto colpire l’arbitro il quale sarebbe incorso in un evidente scambio di persona. Per la ragione sopra illustrata la ricorrente chiede che la squalifica del calciatore Mazzoni venga ridotta e limitata alle sole offese verbali che egli ha effettivamente rivolto all’ufficiale di gara in seguito al decretato provvedimento di espulsione dal terreno di gioco. La Società A.S.D. SANTERNO ha chiesto di essere ascoltata ed è presente all’odierna riunione rappresentata da un avvocato difensore, munito di debita procura, il quale si riporta al ricorso e alle richieste e conclusioni in esso formalizzate e ribadisce che il calciatore Jimmy Mazzoni ha abbandonato l’impianto sportivo subito dopo la fine della partita senza nemmeno fare la doccia e andando via assieme a un compagno di squadra; perciò, sottolinea ulteriormente il difensore della reclamante, non può essere stato il Mazzoni a compiere gli atti violenti così come indicati dall’arbitro. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale ha sentito l’arbitro della gara il quale, confermando il proprio rapporto, ha ribadito di aver identificato con assoluta certezza il calciatore Jimmy Mazzoni del Santerno come colui il quale, a fine gara e dopo essersi avvicinato col pretesto di fargli da scudo rispetto ad alcuni tesserati del Santerno che, in maniera peraltro civile e senza toni concitati, chiedevano chiarimenti su alcune decisioni tecniche, lo colpiva proditoriamente con un pugno nel petto e poi con una “sontuosa” pestata al piede destro procurandogli dolore. Ha poi aggiunto l’arbitro che all’atto di allontanarsi, il calciatore Mazzoni lo apostrofava con un insulto e gl’indirizzava un’espressione minacciosa. Ritiene la Corte che sulla base degli atti ufficiali e delle precisazioni successivamente fornite dall’arbitro, il comportamento posto in essere dal calciatore Jimmy Mazzoni debba essere considerato come condotta violenta nell’accezione prevista dall’articolo 11 bis introdotto nel Codice di Giustizia Sportiva con il Comunicato Ufficiale N. 19/A pubblicato in Roma il 7 dicembre 2018. Da quanto precede ne consegue che il calciatore Jimmy Mazzoni dovrà essere punito con la sanzione minima edittale espressamente stabilita dal comma 2 del suddetto articolo 11 bis, vale a dire con 1 anno di squalifica. Come ulteriore effetto di detta punizione sportiva vi è anche la necessità di specificare che la sanzione così comminata va considerata ai fini dell’applicazione, ai sensi dell’articolo 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva, delle misure amministrative a carico della società alla quale appartiene il calciatore autore della condotta violenta. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna respinge il ricorso presentato dalla società A.S.D. SANTERNO e in riforma della delibera assunta dal Giudice sportivo di Ravenna, determina la squalifica a carico del calciatore JIMMY MAZZONI fino a tutto il 19/12/2019 con la precisazione che detta sanzione disciplinare va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’articolo 16 comma 4 bis del Codice di giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC e pubblicato nel C.U. n. 256/A del 27.1.2016 Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata a carico della società ASD Santerno

 

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