C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 16/01/2019 – Delibera – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Nr. 41 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ PROGETTO MONTAGNA ASD Avverso squalifica fino al 16/12/2020 inflitta al calciatore Cristian Peretti e avverso la specificazione che detta sanzione va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative a carico della società ai sensi dell’articolo 16 comma 4 bis del CGS. Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Reggio Emilia contenuta nel C.U. nr. 24 del 19/12/2018 Gara: Progetto Montagna / Puianello del 16/12/2018

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

Nr. 41 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ PROGETTO MONTAGNA ASD

Avverso squalifica fino al 16/12/2020 inflitta al calciatore Cristian Peretti e avverso la specificazione che detta sanzione va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative a carico della società ai sensi dell’articolo 16 comma 4 bis del CGS. Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Reggio Emilia contenuta nel C.U. nr. 24 del 19/12/2018 Gara: Progetto Montagna / Puianello del 16/12/2018

 

La Società PROGETTO MONTAGNA ASD presenta rituale ricorso avverso il provvedimento disciplinare sopra indicato sostenendo che la condotta tenuta dal proprio calciatore Cristian Peretti non poteva essere considerata “violenta” in quanto sarebbe consistita in un contatto fisico minimo esercitato dal Peretti “con il dito indice della mano destra sul naso dell’arbitro”. Pone in evidenza la reclamante che detto gesto non era finalizzato a cagionare lesioni personali o porre in pericolo l’incolumità fisica dell’arbitro, che quest’ultimo non ha, infatti, sospeso la gara e che la sua decisione di recarsi al termine dell’incontro presso il Pronto Soccorso appare eccessiva poiché non presentava nessuna ecchimosi e nessun altro segno di lesione. Per i motivi così come sopra riassunti la società ricorrente chiede un riesame della sanzione inflitta e una riduzione della stessa sia relativamente al periodo della squalifica sia a riguardo dell’applicazione delle misure amministrative a carico della società come previste dall’articolo 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva. La Società PROGETTO MONTAGNA che aveva chiesto di essere ascoltata è presente all’odierna riunione in persona del proprio Presidente il quale si riporta al ricorso e alle conclusioni in esso formulate precisando che il calciatore Peretti non ha dato una “manata” all’arbitro, ma un semplice “tocco” con il dito sul naso dell’ufficiale di gara e sostenendo che quello appena descritto sarebbe stato un gesto di sfida e non certo un’azione violenta compiuta con l’intento di arrecare danni fisici. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ha sentito l’arbitro il quale ha confermato integralmente il proprio referto e ha ulteriormente precisato che al minuto 46 del secondo tempo e a seguito della notifica del cartellino rosso, il calciatore Cristian Peretti, indossante la maglia numero 16 della squadra Progetto Montagna, gli si avvicinava e lo colpiva sul naso con una manata provocandogli un momentaneo acuto dolore che lo ha indotto a recarsi, durante l’itinerario per raggiungere la propria residenza, presso il punto di primo intervento dell’Ospedale di Montecchio dove è stato sottoposto a visita medica. Ritiene la Corte che come per il caso in precedenza trattato e così come ha correttamente fatto il Giudice sportivo di Reggio Emilia, sulla base degli atti ufficiali e delle precisazioni successivamente fornite dall’arbitro, il comportamento posto in essere dal calciatore Cristian Peretti debba effettivamente essere considerato alla stregua di una condotta violenta nell’accezione prevista dall’articolo 11 bis introdotto nel Codice di Giustizia Sportiva con il Comunicato Ufficiale N. 19/A pubblicato in Roma il 7 dicembre 2018. Nella fattispecie in esame deve essere inoltre considerata la circostanza aggiuntiva della presenza di un referto medico, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, attestante la lesione personale subita dall’ufficiale di gara. Rileva al riguardo questa Corte che la lettera del comma 4 dell’articolo 11 bis del CGS, così come pensata e scritta dal legislatore sportivo, non lascia margini di discrezionalità all’organo giudicante il quale, avendo il compito di applicare le norme federali, deve attenersi alla pena minima prevista di 2 anni di squalifica anche se, come nel caso in parola, dal certificato medico rilasciato dall’ospedale di Montecchio risulta che la condotta violenta del calciatore Peretti ha prodotto lesioni personali oggettivamente di lievissima entità. Infine la Corte condivide la decisone del Giudice di prima istanza anche nella parte in cui si precisa che la punizione sportiva sopra determinata debba avere, come ulteriore effetto, l’applicazione, ai sensi dell’articolo 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva, delle misure amministrative a carico della società alla quale appartiene il calciatore autore della condotta violenta. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna respinge il ricorso della società PROGETTO MONTAGNA e conferma per intero la delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Reggio Emilia. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata a carico della società PROGETTO MONTAGNA ASD

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