C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 13/02/2019 – Delibera – CAMPIONATO DI PROMOZIONE Nr. 43 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ATLETICO MONTAGNA Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Matteo Ghirelli Delibera del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 29 del 30/01/2019 Gara: Atletico Montagna / Vezzano del 27/01/2019

 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Nr. 43 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ATLETICO MONTAGNA Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Matteo Ghirelli Delibera del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 29 del 30/01/2019 Gara: Atletico Montagna / Vezzano del 27/01/2019

 

La Società ATLETICO MONTAGNA S.C.S.D. propone rituale ricorso avverso il sopra menzionato provvedimento disciplinare senza contestare il fatto che, dopo il secondo cartellino giallo e il conseguente provvedimento di espulsione, il proprio giovane calciatore Matteo Ghirelli abbia profferito frasi offensive nei confronti del direttore di gara e, nell’uscire dal terreno di gioco, abbia reiterato offese alla terna arbitrale. La reclamante rileva però che a fine partita e a mente serena, il suddetto calciatore avrebbe chiesto scusa all’arbitro e ai suoi collaboratori. Evidenzia inoltre la società ricorrente che il comportamento del proprio calciatore Ghirelli sarebbe stato giustificato da un sentimento di nervosismo e di frustrazione per non aver più potuto aiutare i compagni in una gara molto sentita. Per quanto precede e in considerazione delle ammissioni di colpa che avrebbe fatto il Ghirelli, la società Atletico Montagna chiede una riforma del giudizio di primo grado nella misura di una riduzione delle giornate di squalifica. La Società ricorrente non ha chiesto di essere ascoltata e non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentito l’arbitro della gara, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale non ravvisa nella condotta tenuta dal calciatore Matteo Ghirelli, sia durante l’incontro che nel dopo partita, alcuna circostanza attenuante tale da poter giustificare una sia pur minima riduzione della squalifica inflittagli dal Giudice sportivo per cui il reclamo in parola viene respinto. L’arbitro nel confermare per intero il proprio rapporto di gara, ha infatti precisato di aver espulso, al 48° minuto del secondo tempo, il calciatore Ghirelli perché questi gli ha rivolto un insulto. Ha aggiunto l’ufficiale di gara che nell’abbandonare il terreno di gioco lo stesso Ghirelli ha profferito una ripetuta serie di frasi offensive e irriguardose nei confronti della terna arbitrale e dei relativi designatori e che non risponde al vero il fatto che a fine partita il suddetto calciatore abbia chiesto scusa a lui e ai suoi collaboratori. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna respinge il ricorso presentato dalla società ATLETICO MONTAGNA e conferma la squalifica per tre giornate effettive di gara disposta dal Giudice sportivo del CRER ai danni del calciatore Matteo Ghirelli. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata a carico della società Atletico Montagna.

 

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