C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 20/02/2019 – Delibera – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 44 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD BIANCANIGO CALCIO Avverso la squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Riccardo Longari e avverso l’inibizione fino a tutto il 20/04/2019 inflitta al dirigente Stefano Toni Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ravenna contenuta nel C.U. nr. 30 del 06/02/2019 Gara: Mordano Bubano / Biancanigo Calcio del 03/02/2019
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Nr. 44 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD BIANCANIGO CALCIO
Avverso la squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Riccardo Longari e avverso l’inibizione fino a tutto il 20/04/2019 inflitta al dirigente Stefano Toni Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ravenna contenuta nel C.U. nr. 30 del 06/02/2019 Gara: Mordano Bubano / Biancanigo Calcio del 03/02/2019
La Società ASD BIANCANIGO CALCIO propone rituale ricorso avverso i sopra menzionati provvedimenti disciplinari sostenendo che a fine gara, il proprio calciatore nonché capitano Riccardo LONGARI si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni all’arbitro senza assumere alcun atteggiamento irriguardoso nei confronti dell’ufficiale di gara, come invece si ammette abbia fatto un diverso calciatore della propria squadra. Quanto al dirigente Sig. Stefano Toni, la ricorrente nega che pure costui abbia tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti dell’arbitro e che si sia rifiutato di abbandonare il terreno di gioco una volta ricevuto il provvedimento di espulsione. Per i motivi come sopra riassunti e paventando una scarsa serenità del direttore di gara nel redigere il proprio rapporto, la società Biancanigo Calcio richiede una riduzione di entrambi gli impugnati provvedimenti disciplinari. La Società ricorrente, avendo chiesto di essere ascoltata, è presente all’odierna riunione in persona del proprio Presidente il quale si richiama agli argomenti addotti nel proposto ricorso e precisa che se il dirigente Toni, una volta che gli è stato notificato il provvedimento di espulsione, ha dato l’impressione di non raggiungere con speditezza l’uscita dal campo, ciò è dipeso unicamente dalla sua importante stazza fisica che ne rallenta il passo. Per quanto riguarda i fatti addebitati al capitano Riccardo Longari, precisa che lo stesso prima di manifestare all’arbitro le proprie doglianze per alcune decisioni assunte nel corso dell’incontro, ha espressamente chiesto l’autorizzazione e solo quando l’arbitro l’ha concessa, si è rivolto a lui in termini assolutamente civili e rispettosi, mentre le proteste e gli insulti provenivano da altri soggetti Letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, considerato che alcuni aspetti del supplemento di rapporto redatti dall’arbitro senza la dovuta precisione e completezza si prestano a un’interpretazione in favore delle tesi della reclamante, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che le condotte antisportive tenute dal calciatore Riccardo Longari e dal dirigente Stefano Toni possano essere sanzionate con provvedimenti meno afflittivi rispetto a quelli deliberati dal Giudice Sportivo. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna in accoglimento del ricorso presentato dalla società ASD BIANCANIGO CALCIO riduce la squalifica del calciatore Riccardo LONGARI a due giornate effettive di gara e riduce il periodo di inibizione nei confronti del dirigente Sig. Stefano TONI fino a tutto il 20/03/2019. Nulla dispone relativamente alla tassa reclamo non versata essendo stato il ricorso accolto
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