C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 06/03/2019 – Delibera – CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI Nr. 47 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SANTA SOFIA Avverso squalifica per sei giornate di gara inflitta al calciatore Ghersi MILLOSHAJ e avverso ammenda di EUR 250,00 inflitta alla società. Delibere del Giudice Sportivo presso la Delegazione di Forlì – Cesena contenute nel C.U. nr. 32 del 20/02/2019 Gara: Santa Sofia / Gatteo a Mare del 16/02/2019
CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI
Nr. 47 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SANTA SOFIA
Avverso squalifica per sei giornate di gara inflitta al calciatore Ghersi MILLOSHAJ e avverso ammenda di EUR 250,00 inflitta alla società. Delibere del Giudice Sportivo presso la Delegazione di Forlì - Cesena contenute nel C.U. nr. 32 del 20/02/2019 Gara: Santa Sofia / Gatteo a Mare del 16/02/2019
La Società ASD SANTA SOFIA ricorre avverso i suddetti provvedimenti disciplinari sostenendo che il parapiglia avvenuto al termine del primo tempo sarebbe scaturito per colpa esclusiva di alcuni sostenitori della squadra ospite che, nel mentre le due squadre stavano facendo ritorno nei rispettivi spogliatoi, avrebbero alcuni scavalcato il recinto gioco, altri forzato il cancello regolarmente chiuso per poi aggredire i dirigenti e tesserati del Santa Sofia. Quanto alla condotta del calciatore MILLOSHAJ la ricorrente nega che questi abbia colpito un avversario essendo invece stato lui la vittima di una vera propria aggressione da parte di più tesserati della squadra del Gatteo a Mare. Si chiede pertanto che in considerazione di chiarimenti presentati le sanzioni siano ridotte. Letto il reclamo questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che sulla base degli atti ufficiali, dai quali risulta che alla fine del primo tempo si è creata una rissa fra numerosi spettatori e dirigenti di entrambe le società per sedare la quale si è impiegata più di un’ora, non vi siano ragioni per giustificare una riduzione della sanzione pecuniaria inflitta dal Giudice sportivo alla società ricorrente, per cui il relativo reclamo va rigettato per la parte che riguarda l’ammenda. Diversamente il comportamento del giovane calciatore Ghersi Milloshai, reo di aver colpito con calci e pugni un avversario dando poi origine a una rissa, può essere qualificato, a giudizio di questa Corte, alla stregua di una condotta violenta di particolare gravità nei confronti di altri calciatori e come tale punita con cinque giornate di squalifica ai sensi dell’articolo 19 comma 4 lettera c) del C.G.S. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla società ASD SANTA SOFIA riduce a cinque le giornate di squalifica a carico del calciatore Ghersi MILLOSHAJ mentre conferma l’ammenda di EUR 250,00 a carico della Società SANTA SOFIA. Nulla dispone relativamente alla tassa reclamo non versata essendo stato il ricorso accolto
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