C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 06/03/2019 – Delibera – CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALI Nr. 48 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. FRUTTETI 1983 Avverso squalifica fino al 22/05/2019 inflitta all’allenatore Mario Crocco e avverso l’inibizione fino al 20/03/2019 inflitta al dirigente Michele Leonardi. Delibere del Giudice Sportivo presso il CRER contenute nel C.U. nr. 32 del 20/02/2019 Gara: Academy FC Valsa / Frutteti del 17/02/2019
CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALI
Nr. 48 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. FRUTTETI 1983
Avverso squalifica fino al 22/05/2019 inflitta all’allenatore Mario Crocco e avverso l’inibizione fino al 20/03/2019 inflitta al dirigente Michele Leonardi. Delibere del Giudice Sportivo presso il CRER contenute nel C.U. nr. 32 del 20/02/2019 Gara: Academy FC Valsa / Frutteti del 17/02/2019
La Società U.S. FRUTTETI 1983 ha ritualmente impugnato i sopra citati provvedimenti disciplinari evidenziando una serie di comportamenti anti sportivi che sarebbero stati posti in essere da tesserati e sostenitori della società ospitante e negando con forza che il proprio allenatore abbia colpito con uno schiaffo e con un pugno due giovani calciatori dell’Accademy Valsa e negando altresì che il proprio dirigente Michele Leonardi abbia colpito con un calcio un giocatore avversario. In via istruttoria la ricorrente chiede che venga richiesto un supplemento di rapporto all’arbitro della gara e che sia convocato come testimone dei fatti il proprio dirigente con funzioni di addetto all’arbitro e che sia presa visione di un video che mostrerebbe i fatti come realmente accaduti. Nel merito si richiede l’annullamento di entrambe le sanzioni disciplinari.
Avendo chiesto di essere ascoltata la Società Frutteti è presente alla riunione odierna in persona di un proprio dirigente munito di valida delega, il quale conferma il contenuto del ricorso e le sue richieste e conclusioni. Afferma poi che nell’addebito al Crocco l’arbitro potrebbe essere incorso in un errore di persona scambiando l’allenatore con un giocatore del Frutteti che effettivamente ha sferrato un calcio a un avversario. Esclude infine che lo stesso Crocco abbia colpito con uno schiaffo e con un pugno i giovani calciatori della compagine del Valsa. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte rileva in via preliminare che il provvedimento dell’inibizione a carico del dirigente della società Frutteti, Sig. Michele Leonardi, non essendo di durata superiore a un mese, non è impugnabile ai sensi dell’articolo 45 comma 3 del C.G.S. Pertanto, nella parte relativa all’inibizione del dirigente Leonardi il reclamo del Frutteti va considerato inammissibile, Sempre in via preliminare vanno rigettate, in quanto altrettanto inammissibili, le istanze istruttorie della ricorrente volte all’audizione di un teste e alla visione di un video posto che, in ambito regionale della LND e del settore per l’attività giovanile e scolastica, i provvedimenti degli organi di giustizia sportiva sono adottati unicamente sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali. Venendo alla condotta attribuita al tecnico della società Frutteti, Sig. Mario Crocco, questa Corte ha sentito l’arbitro della gara il quale ha candidamente ammesso di aver redatto il proprio rapporto in modo impreciso, troppo sintetico e senza la dovuta serenità in quanto ancora scosso dalle intemperanze poste in essere dai sostenitori di entrambe le squadre al termine della gara da lui diretta. Al riguardo del comportamento del Sig. Crocco l’arbitro ha precisato di averlo visto, prima, colpire con un leggero colpo della mano la testa di un calciatore della squadra avversaria e, successivamente, mentre tentava di colpire con un pugno un altro calciatore del Valsa senza peraltro riuscire nell’intento per il rapido spostamento del calciatore stesso. Le titubanze e le contraddizioni dell’arbitro della gara inducono questa Corte a qualificare la condotta del tecnico del Frutteti non come violenta, ma come gravemente antisportiva e quindi a disporre una sia pur limitata riduzione della squalifica inflittagli dal Giudice sportivo di primo grado. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla società US FRUTTETI 1983, mentre conferma l’inibizione fino a tutto il 20 marzo 2019 ai danni del Dirigente Michele LEONARDI, riduce la squalifica dell’allenatore Mario CROCCO fino a tutto il 22 aprile 2019. Nulla dispone relativamente alla tassa reclamo non versata essendo stato il ricorso accolto
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