C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 13/03/2019 – Delibera – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI Nr. 52 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. AIRONE ‘83 Avverso squalifica fino al 30/06/2023 inflitta al calciatore Gabriel GIORGI, squalifica fino al 31/12/2022 inflitta al calciatore Danilo DI SALVO, squalifica fino al 27/04/2019 inflitta all’allenatore Moreno MARCHESINI e inibizione fino al 30/06/2019 inflitta al dirigente Luca SACCHETTI PICCHIO. Delibere del Giudice Sportivo presso la Delegazione di Bologna contenute nel C.U. nr. 33 del 27/02/2019 Gara: Airone ‘83 / Idea Calcio 2000 del 23/02/2019

 

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI

Nr. 52 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. AIRONE ‘83

Avverso squalifica fino al 30/06/2023 inflitta al calciatore Gabriel GIORGI, squalifica fino al 31/12/2022 inflitta al calciatore Danilo DI SALVO, squalifica fino al 27/04/2019 inflitta all’allenatore Moreno MARCHESINI e inibizione fino al 30/06/2019 inflitta al dirigente Luca SACCHETTI PICCHIO. Delibere del Giudice Sportivo presso la Delegazione di Bologna contenute nel C.U. nr. 33 del 27/02/2019 Gara: Airone ‘83 / Idea Calcio 2000 del 23/02/2019

 

La Società ASD AIRONE ‘83 ricorre avverso i suddetti provvedimenti disciplinari fornendo una propria versione dei fatti tendente a ridurne la portata lesiva, ammettendo l’errore dei propri calciatori Giorgi e Di Salvo, ma considerando abnormi le punizioni sportive deliberate dal Giudice sportivo nei confronti di costoro, contestando fortemente le sanzioni irrogate al proprio tecnico Signor Marchesini e al proprio dirigente addetto alla forza pubblica Signor Sacchetti, entrambi ritenuti totalmente incolpevoli rispetto a quanto accaduto, accettando l’ammenda di € 300,00 per le intemperanze dei propri sostenitori rispetto alla quale nulla si eccepisce. La ricorrente conclude la propria esposizione dei fatti richiedendo la cancellazione della squalifica sia di Luca Sacchetti sia di Morendo Marchesini, poiché entrambi totalmente incolpevoli di quanto loro addebitato, e la riduzione delle squalifiche dei calciatori Danilo Di Salvo e Gabriel Giorgi “a una dimensione consona con la reale portata dei fatti avvenuti”. La Società ASD AIRONE ’83 pur avendo chiesto di essere ascoltata in fase di dibattimento non si è presentata all’odierna riunione. Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali con particolare riferimento al dettagliatissimo supplemento di rapporto redatto dall’arbitro della gara in questione, ritiene in primo luogo che non sussistano ragioni per ridurre le sanzioni sportive che il Giudice di primo grado ha inteso infliggere al tecnico dell’Airone ’83 e al suo dirigente facente funzioni di forza pubblica sostitutiva. Per cui si conferma sia la squalifica fino al 27/04/2019 del Sig. Marchesini, per il comportamento irriguardoso nel frangente tenuto nei confronti dell’ufficiale di gara, sia l’inibizione fino al 30/06/2019 del dirigente Sig. Sacchetti per non aver compiutamente adempiuto ai doveri e agli obblighi connessi con la funzione di sostituto della forza pubblica che ricopriva.

Quanto alla condotta dei calciatori Gabriel Giorgi e Danilo Di Salvo, questa Corte ritiene che il comportamento da entrambi tenuto, caratterizzato da una la pluralità di atti gravemente lesivi delle regole e dei principi sportivi oltre che potenzialmente idonei a provocare lesioni personali all’ufficiale di gara, debba essere considerato in un unico contesto e che le diverse violazioni commesse dai suddetti tesserati integrino la fattispecie prevista dall’articolo 11 bis comma 1 introdotto nel CGS con il C.U. nr. 174 del 7 dicembre 2018. Detta normativa di recente introduzione stabilisce infatti che costituisce condotta violenta, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale o che si concretizza in una azione impetuosa e incontrollata, connotata da volontaria aggressività, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale di gara. Per i calciatori che pongono in essere una simile condotta la norma sopra ricordata prevede come sanzione minima edittale 1 anno di squalifica. Punizione che questa Corte ritiene meritino entrambi i giovani calciatori Giorgi e Di Salvo indipendentemente dalle peraltro non sostanziali differenze nelle condotte violente e gravemente antisportive da costoro rispettivamente tenute ai danni dell’arbitro della gara. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il CRER, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società ASD AIRONE ’83, mentre conferma l’inibizione fino a tutto il 30/06/2019 ai danni del dirigente LUCA SACCHETTI PICCHIO e la squalifica fino a tutto il 27/04/2019 ai danni dell’allenatore MORENO MARCHESINI, riduce le squalifiche ai danni dei calciatori GABRIEL GIORGI e DANILO DI SALVO fino a tutto il 28/02/2020. Nulla dispone relativamente alla tassa reclamo non versata essendo stato il ricorso accolto

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