C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 13/03/2019 – Delibera – CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI Nr. 54 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ C.G. A.S.D. PROMOSPORT Avverso squalifica per sei giornate di gara inflitta al calciatore Salvatore SALOMONE Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Rimini contenuta nel C.U. nr. 32 del 21/02/2019 Gara: Promosport / Verucchio del 17/02/2019

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI

Nr. 54 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ C.G. A.S.D. PROMOSPORT

Avverso squalifica per sei giornate di gara inflitta al calciatore Salvatore SALOMONE Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Rimini contenuta nel C.U. nr. 32 del 21/02/2019 Gara: Promosport / Verucchio del 17/02/2019

 

La Società CG ASD PROMOSPORT ha impugnato il sopra citato provvedimento disciplinare adducendo tre distinti ordini di motivazioni. In primo luogo, a dire della reclamante, i fatti reali non risulterebbero aderenti a quanto scritto nel Comunicato ufficiale; in secondo luogo si sostiene che il Direttore di Gara potrebbe non aver visto in tutto o in parte i fatti che pertanto sarebbero stati esposti senza la dovuta precisione; infine la Promosport lamenta la mancanza di approfondimenti su quanto scritto nel referto arbitrale ed evidenzia che la ricostruzione sommaria dell’accaduto fatta su un atto accessibile a tutti potrebbe aver “posto a pubblico ludibrio” un ragazzo minorenne. Chiede pertanto la reclamante una riduzione della squalifica e che comunque durante il periodo di squalifica sia permesso al proprio tesserato di accompagnare la squadra con la possibilità di entrare all’interno del terreno di gioco in caso d’infortunio di un compagno o per dare assistenza all’arbitro. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte rileva in via preliminare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’arbitro ha personalmente assistito all’episodio in esame e lo ha descritto fedelmente e con molta precisione nel proprio supplemento di rapporto. L’arbitro ha pertanto direttamente visto e sentito che a fine partita il giovane calciatore della squadra dei Giovanissimi della Promosport ha avuto un diverbio con avversario a seguito del quale è rientrato nel suo spogliatoio uscendone pochi istanti dopo brandendo un coltello a serramanico tascabile e minacciando l’avversario con la frase testuale “ti taglio la gola”. Minaccia che non è stata realizzata anche per l’intervento e dello stesso direttore di gara e dei dirigenti di entrambe le compagini contendenti. Riporta infine l’arbitro che al momento della riconsegna dei documenti il ragazzo in questione gli ha porto le proprie scuse per quanto accaduto. Ciò premesso questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale considera l’episodio come sopra descritto, per il contesto nel quale è accaduto e per la giovanissima età dei protagonisti, non catalogabile in termini disciplinari e non trova nelle carte federali, nella giurisprudenza sportiva e nemmeno nel bagaglio di conoscenze ed esperienze personali dei propri componenti, i parametri valutativi adeguati per poter sindacare la decisione presa dal Giudice Sportivo di Rimini, decisione che pertanto viene confermata. Rileva peraltro la Corte che manifestazioni di disagio sociale come quella che si è palesata in occasione della partita in questione, non possono trovare risposte solo nella disciplina sportiva e che la squalifica di 6 giornate di gara dovrebbe essere considerata l’aspetto meno importante e più marginale dell’intera vicenda, tanto da chiedersi se il percorso educativo che la società ricorrente scrive di aver intrapreso a favore del proprio tesserato, doveva proprio iniziare con la presentazione del presente ricorso. Tant’è e anche per soddisfare la richiesta di approfondimenti proveniente dalla reclamante, la Corte ritiene di dover disporre l’invio dell’intero fascicolo alla Procura Federale affinché valuti l’eventuale esigenza di porre in essere attività investigative volte all’accertamento di possibili illeciti sportivi da parte di tesserati. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il ricorso della società C.G. A.S.D. PROMOSPORT, conferma la delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Rimini e dispone l’invio degli atti alla Procura Federale. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata a carico della Società Promosport di Rimini.

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