C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 20/03/2019 – Delibera – CAMPIONATO DI PROMOZIONE Nr. 56 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. TERRE DEL RENO Avverso dichiarata inammissibilità del precedente reclamo e omologazione della gara Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 34 del 06/03/2019 Gara: Casumaro / Terre del Reno del 17/02/2019

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Nr. 56 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. TERRE DEL RENO

Avverso dichiarata inammissibilità del precedente reclamo e omologazione della gara Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 34 del 06/03/2019 Gara: Casumaro / Terre del Reno del 17/02/2019

 

La Società ASD TERRE DEL RENO ha impugnato la decisione con la quale il Giudice sportivo ha ritenuto inammissibile, in quanto proposto oltre i termini previsti, il precedente ricorso che la stessa suddetta società aveva fatto per contestare la regolarità della gara disputata contro il Casumaro avendo ad essa partita preso parte, tra le fila della squadra avversaria, un calciatore squalificato. Sostiene al riguardo la ricorrente che il proprio ricorso avrebbe dovuto essere considerato tempestivo in quanto proposto entro il termine di 7 giorni dalla data del Comunicato Ufficiale con il quale era venuta a conoscenza della squalifica del calciatore della compagine avversaria. Sostiene anche la ricorrente di aver inviato via pec un preannuncio di reclamo entro il termine dei 7 giorni dalla gara e che dunque tale preannuncio avrebbe interrotto la decorrenza dei termini per fare ricorso. Per i motivi come sopra illustrati la società Terre del Reno chiede che venga inflitta al Casumaro la punizione sportiva della perdita della gara a tavolino avendo fatto partecipare all’incontro in parola un calciatore che non poteva prendervi parte. La Società ASD TERRE DEL RENO ha chiesto di essere ascoltata ed è presente all’odierna riunione in persona del proprio Presidente il quale si riporta alle argomentazioni addotte nel reclamo insistendo sulla prospettate tesi per cui il termine di 7 giorni avrebbe dovuto decorrere dalla data del C.U. nel quale era riportata la squalifica del calciatore avversario e che comunque il preannuncio di reclamo avrebbe dovuto comportare l’interruzione dei termini per fare ricorso. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che non sussistano elementi per poter accogliere il ricorso in esame che pertanto viene rigettato. Infatti, così come correttamente indicato dal Giudice di primo grado, in forza della regola generale contenuta nell’articolo 46 comma 3 del CGS, i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiamo preso parte alla gara vanno proposti al Giudice Sportivo nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa; mentre nel caso di specie risulta in maniera incontestabile e incontestata, che il reclamo della società Terre del Reno sia stato presentato dopo la scadenza del suddetto termine di natura perentoria a nulla rilevando il preventivo inoltro di eventuali preannunci di reclamo. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia Romagna rigetta il ricorso della Società ASD TERRE DEL RENO e conferma per intero la decisione assunta dal Giudice sportivo presso il CRER. Pone a carico della Società ASD TERRE DEL RENO l’addebito della tassa reclamo non versata anticipatamente.

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