C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 13 del 03/10/2018 – Delibera – GARA: CALCIO COTIGNOLA – ALFONSINE del 16/09/2018

GARA: CALCIO COTIGNOLA – ALFONSINE del 16/09/2018

Il Giudice Sportivo,

sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 11 del 19/09/2018, ha esaminato il reclamo inoltrato alla Soc. Calcio Cotignola con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara in questione a causa di un errore tecnico dell’arbitro. Nella specie, a detta della reclamante, il Direttore di gara dopo avere ammonito per la seconda volta il calciatore n° 10 della Soc. Calcio Cotignola (Sig. Fabbi Andrea) non lo avrebbe espulso dal terreno di gioco e, pertanto, la gara non avrebbe avuto regolare esecuzione. Questo Giudice Sportivo, osserva: Nel referto relativo alla partita in oggetto, l’arbitro ha espressamente dichiarato di avere ammonito per la seconda volta, al 47’ del secondo tempo, il n°10 della Soc. Calcio Cotignola (Sig. Fabbi Andrea) senza, tuttavia, procedere alla sua espulsione. Il predetto calciatore è, infatti, restato in campo fino al termine della gara in questione ovvero per altri sei minuti. Rilevato che l’unica rete della partita è stata segnata dalla Soc. Alfonsine al 14’ del secondo tempo e, quindi, diversi minuti prima dal momento in cui è stata comminata la seconda ammonizione di cui sopra; Rilevato che da quando doveva essere espulso il calciatore n°10 della Soc. Calcio Cotignola, alla fine della gara, sono trascorsi sei minuti e che in tale lasso di tempo il risultato della gara era già di 0 -1 in favore della Soc. Alfonsine; Considerato che la Soc. Calcio Cotignola, in conseguenza della mancata espulsione, ha potuto, quindi, giocare con undici giocatori fino al termine della gara; Considerato che la Soc. reclamante, in virtù di quanto precede, non può considerarsi penalizzata dall’errore in cui è incorso l’arbitro; Lette le memorie difensive inviate in data 17/09/2018 dalla Soc. Alfonsine; Considerato che ai sensi dell’art. 17 comma 4 C.G.S.:” Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell'esercizio di tali poteri gli Organi di giustizia sportiva possono dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare. Omissis…”; P.T.M. Questo Giudice Sportivo, conseguentemente, delibera: di omologare la gara con il seguente risultato, ovvero così come conseguito sul campo: CALCIO COTIGNOLA – ALFONSINE 0-1

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