C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 28/11/2018 – Delibera – GARA: RONCO EDELWEISS – AZZURRA

GARA: RONCO EDELWEISS – AZZURRA

Il Giudice Sportivo, ha esaminato gli atti ufficiali, e ha rilevato che la gara in oggetto è stata definitivamente sospesa dall’arbitro al 39’ del secondo tempo poiché, dopo la segnatura della rete del 2-1 a favore della Soc. Ronco Edelweiss alcuni giocatori della Soc. Azzurra colpivano con pugni e calci i calciatori avversari. A seguito di tale comportamento anche altri giocatori della Soc. Azzurra colpivano con calci e pugni i giocatori e i dirigenti della squadra avversaria. In tale occasione il Direttore di gara distingueva in modo chiaro diversi calciatori della Soc. Azzurra che si sono resi responsabili dei predetti comportamenti violenti. In considerazione del clima che si era determinato, l’arbitro ha ritenuto che la gara dovesse considerarsi definitivamente conclusa anche perché in conseguenza delle espulsioni sarebbe, comunque, venuto meno il numero minimo dei calciatori per la Soc. Azzurra. Considerato che l’arbitro, durante lo svolgimento della gara, aveva già espulso in precedenza due tesserati della Soc. Azzurra; Visto che a seguito di tale condotta sarebbe venuto a mancare il numero minimo dei giocatori necessario per proseguire la gara; Visto l’art 17 comma 1 C.G.S. e la Regola 3 del regolamento del Gioco del Calcio; P.T.M. Delibera: di infliggere alla società Azzurra la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: RONCO EDELWEISS – AZZURRA 3 – 0 Di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari a carico di tesserati per quanto in atti

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