C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 12/12/2018 – Delibera – GARA – LANGHIRANSE VALPARMA – VIADANA del 01/12/2018

GARA – LANGHIRANSE VALPARMA – VIADANA del 01/12/2018

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 22 del 05/12/2018 ha esaminato il reclamo proposto, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Soc. Viadana con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara in oggetto. Nella specie la Soc. Langhiranese Valparma avrebbe violato la normativa inerente l’utilizzo dei calciatori c.d. “fuori quota” (così come da C.U. n°3 del 19/07/2018) ed, inoltre, vi sarebbero delle irregolarità in merito al tesseramento/matricola del calciatore n°14 della Soc. Langhiranese Valparma. In considerazione di quanto precede la società Viadana chiede l’applicazione dell’art. 17 comma 1) C.G.S.. Considerato che, sulla base di quanto previsto dal C.U. n°3 del 19/07/2018 del C.R.E.R., la Soc. Langhiranese Valparma ha inserito in distinta i seguenti quattro calciatori fuori quota: • Sig. Corradi Riccardo (maglia n° 1 - nato il 28/08/1999); • Sig. Monica Federico (maglia n° 7 – nato il 02/12/1999); • Sig. Saltos Proano Marlon Joel (maglia n° 15 – nato il 03/04/1999); • Sig. Rotelli Lorenzo (maglia n° 18 – nato il 03/08/1999); Rilevato dagli atti ufficiali della gara che la Soc. Langhiranese Valparma ha schierato fin dall’inizio solo due calciatori fuori quota e rispettivamente: • Sig. Corradi Riccardo (maglia n° 1 - nato il 28/08/1999); • Sig. Monica Federico (maglia n° 7 – nato il 02/12/1999). Rilevato dal referto arbitrale che la Langhiranese Valparma non ha impiegato in campo gli altri due calciatori fuori quota inseriti in distinta in conseguenza delle sostituzioni effettuate e che, quindi, ha utilizzato solo due dei tre calciatori fuori quota consentiti; Considerato che non sono state rilevate della anomalie in merito al numero di matricola e/o del tesseramento del calciatore n° 14 della Soc. Langhiranese Val Parma (Sig. Romano Federico); P.T.M. Questo Giudice Sportivo conseguentemente delibera: • di respingere il reclamo proposto dalla Soc. Viadana e, quindi, omologa la gara con il seguente risultato conseguito sul campo: LANGHIRANESE VALPARMA – VIADANA 4 – 1 • di addebitare la tassa reclamo alla Società Viadana.

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