C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 16/01/2019 – Delibera – GARA: BIBBIANO SAN POLO – CARIGNANO

GARA: BIBBIANO SAN POLO – CARIGNANO

Il Giudice Sportivo, ha esaminato il supplemento allegato al referto arbitrale da cui ha potuto rilevare che nel corso della gara in oggetto il Direttore di gara è incorso in un errore tecnico. Nella specie l’arbitro, dopo avere comminato la seconda ammonizione al calciatore n° 19 della Soc. Bibbiano San Polo, non ha proceduto alla sua espulsione, poiché ha erroneamente riportato nel proprio taccuino la prima ammonizione a carico del giocatore n°16 della Soc. Bibbiano San Polo. Dopo il termine della gara, ed a seguito di un confronto con i dirigenti, l’arbitro si rendeva conto dell’errore in cui era incorso. Rilevato dal supplemento di referto che, in conseguenza dell’errore del Direttore di gara, il calciatore n°19 della Soc. Bibbiano San Polo (Sig. Chierici Nicola) non è stato effettivamente espulso e che, pertanto, ha continuato a partecipare alla gara fino al termine di quest’ultima; Considerato che la seconda ammonizione è stata comminata al calciatore n°19 della Soc. Bibbiano San Polo al 30’ del secondo tempo;

Rilevato che l’unica rete della partita è stata segnata dalla Soc. Carignano al 6’ del secondo tempo e, quindi, diversi minuti prima dalla la seconda ammonizione di cui sopra, nonché dell’entrata in campo del giocatore n°19 della Soc. Bibbiano San Polo (subentrato in campo per effetto delle sostituzioni al 17’ del secondo tempo); Rilevato che da quando doveva essere espulso il calciatore n°19 della Soc. Bibbiano San Polo, alla fine della gara, sono trascorsi ventuno minuti e che in tale lasso di tempo il risultato della gara era già di 0 -1 in favore della Soc. Carignano; Considerato che la Soc. Bibbiano San Polo, in conseguenza della mancata espulsione, ha potuto, quindi, giocare con undici giocatori fino al termine della gara; Questo Giudice Sportivo, osserva: Considerato che ai sensi dell’art. 17 comma 4 C.G.S.:” Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell'esercizio di tali poteri gli Organi di giustizia sportiva possono dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare. Omissis…”; P.T.M. Questo Giudice Sportivo, conseguentemente, delibera: di omologare la gara con il seguente risultato, ovvero così come conseguito sul campo: BIBBIANO SAN POLO – CARIGNANO 0-1

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