C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 30/01/2019 – Delibera – GARA: REAL PANIGAL – SANT AGATA FUTSAL 2004
GARA: REAL PANIGAL - SANT AGATA FUTSAL 2004
Il Giudice Sportivo, ha letto il referto della gara in oggetto da cui ha rilevato che all’orario di previsto inizio il campo non risultava disponibile in quanto utilizzato per la disputa di un’ altra competizione sportiva. Considerato che l’arbitro nel proprio referto ha espressamente indicato che, allo scadere del previsto tempo di attesa, il campo non era ancora disponibile ed ha, quindi, comunicato alla società ospitante che la partita non si sarebbe disputata per tale motivo; Osserva questo Giudice Sportivo:
Le società, per ottenere l’affiliazione alla F.I.G.C., devono dichiarare di avere la disponibilità di un campo di gioco, intendendosi per “disponibilità” la facoltà di utilizzare ed usare il bene senza limiti, restrizioni o condizionamenti di terzi estranei all’Organizzazione Federale. Questo comporta conseguentemente che, ove detta facoltà venga meno e ne consegua l’impossibilità di effettuare una gara, la relativa responsabilità ricada, inevitabilmente, sulla società ospitante sottrattasi alla garanzia offerta al momento dell’affiliazione. In virtù di quanto appena esposto, si deve quindi ritenere la Società Real Panigal responsabile della mancata disputa della gara di cui sopra. Rilevato che la gara in oggetto non è stata disputata, pur essendo decorso il previsto tempo di attesa; Visti i commi 1 e 4 dell’art. 17 C.G.S. P.Q.M. Delibera: di infliggere alla Società Real Panigal la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: REAL PANIGAL - SANT AGATA 0 – 6