C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 20/03/2019 – Delibera – S.AGOSTINO – PROGRESSO
S.AGOSTINO – PROGRESSO
Il Giudice Sportivo, ha letto gli atti ufficiali, ed ha rilevato dal referto di gara che al 47’ del secondo tempo l’arbitro ha sospeso la gara poiché, a seguito della segnatura di una rete da parte della Soc. Progresso, il calciatore n°16 della Soc. S. Agostino (Sig. Slimani Ismail) raggiungeva il Direttore di gara, lo insultava ripetutamente e gli afferrava la mano stringendogliela con forza impedendogli così di procedere alla notifica dell’espulsione. Una volta liberatosi, l’arbitro gli notificava l’espulsione, ma il sovra citato calciatore afferrava nuovamente con forza il Direttore di gara per la divisa, lo strattonava e lo colpiva con un braccio al petto. A seguito di quest’ultimo colpo l’arbitro accusava dolore e cadeva a terra. In conseguenza dell’episodio sovra descritto, nonché del fatto che alcuni giocatori della Soc. S. Agostino si mostravano solidali con il proprio compagno, l’arbitro decideva di sospendere definitivamente la gara in questione. Visto quanto precede questo Giudice Sportivo osserva: La vicenda presenta caratteristiche di rilievo ed incide severamente sul grado di responsabilità della Soc. S. Agostino. Nella specie deve essere evidenziato l’episodio di particolare gravità rappresentato dal comportamento antisportivo del tesserato della Soc. S. Agostino (Sig. Slimani Ismail) che ha dapprima afferrato con forza e strattonato l’arbitro ed in seguito colpito al petto il Direttore di gara con un braccio facendolo cadere a terra. In virtù di quanto precede è evidente che non sussistano dubbi sulla responsabilità del sovra citato tesserato e, quindi, della Soc. S. Agostino in ordine all’atto di violenza fisica posto in essere ai danni del Direttore di gara; Visti gli artt. 11 bis e 19 del C.G.S. P.T.M. Delibera, per tutti i fatti sopra descritti e valutati: · di infliggere alla Soc. S. Agostino la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: S. AGOSTINO - PROGRESSO 0 – 3 · di squalificare fino al 24/03/2021 il calciatore Sig. Slimani Ismail (Soc.S. Agostino) Nel relativo paragrafo si riportano i restanti provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.