C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 08 del 29/08/2018 – Delibera – 1 . DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori Anselmo ANDRAGHETTI e Franco DI CAMILLO nonché della società ASD SAMPAIMOLA

1 . DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

 

A carico dei Signori Anselmo ANDRAGHETTI e Franco DI CAMILLO nonché della società ASD SAMPAIMOLA

Con nota 15.06.2018, n. 13537/889 pf 17-18, il Procuratore Federale Interregionale facenti funzioni ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, - visti gli artt. 32, comma 4 del C.G.S. e 43, comma 1 e 6 delle N.O.I.F.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Di Leginio; - hanno deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. ANSELMO ANDRAGRETTI, Presidente della Società ASD SANPAIMOLA, della violazione dell’art.1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione al punto 9 del C.U. n.1 del 01.07.2017 della L.N.D.

per la s/s 2017/2018, dei richiamati Decreti del Ministero della Salute di concerto con il Ministro dello Sport del 24.04.2013 e del 26.06.2017, per aver omesso di vigilare sull’effettiva presenza presso il campo sportivo situato nella frazione di Ponticelli di Imola e in uso al Settore Giovanile della propria Società, del necessario defibrillatore semiautomatico, che nell’occasione di un evento del 15.12.2017 ha impedito che il calciatore Giacomo Chelli venisse soccorso con l’apposito ausilio. - Il Sig. FRANCO DI CAMILLO, Dirigente Responsabile del Settore Giovanile e Vice Presidente della Società ASD SANPAIMOLA, delle violazioni dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione al punto 9 del C.U. n.1 del 01.07.2017 della L.N.D. per la s/s 2017/2018, dei richiamati Decreti del Ministero della Salute di concerto con il Ministro dello Sport del 24.04.2013 e del 26.06.2017, per aver omesso di vigilare sull’effettiva presenza presso il campo sportivo situato nella frazione Ponticelli di Imola e in uso al Settore Giovanile della propria Società, del necessario defibrillatore semiautomatico, che nell’occasione di un evento del 15.12.2017 ha impedito che il calciatore Giacomo Chelli venisse soccorso con l’apposito ausilio. - la Società ASD SANPAIMOLA a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4 comma 1 e 2, del C.G.S. per i fatti imputabili al proprio Presidente e legale rappresentante protempore, nonché ai propri tesserati. Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite hanno fatto richiesta di audizione, hanno presentato memorie difensive e sono presenti all’odierno dibattimento rappresentate e difese da un avvocato di fiducia. Il Rappresentante della Procura Federale, Dr. Vincenzo Postiglione, dopo ampia disamina dei fatti chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità delle parti deferite e che alle stesse siano applicate le seguenti sanzioni disciplinari: · a carico del Presidente Anselmo Andraghetti mesi sei d’inibizione; · a carico del Dirigente nonché Vice Presidente Franco Di Camillo anni uno d’inibizione; · a carico della Società ASD SAMPAIMOLA Euro 3.000,00 di ammenda. In sede dibattimentale l’avvocato delle parti deferite si riporta alla memoria presentata prospettando in via preliminare un vizio nella contestazione degli illeciti disciplinari attribuiti alle parti deferite in quanto sarebbe stata loro notificata un’incolpazione non chiara e non aderente ai fatti. Sostiene inoltre il legale delle parti deferite che l’investigazione dell’Ufficio Indagini della FIGC avrebbe omesso di accertare l’oggetto centrale della tragica vicenda in parola e non avrebbe fatto emergere alcun elemento utile per sostenere che la sera del 15 dicembre 2017 l’uso del defibrillatore avrebbe consentito, come recita il capo d’imputazione, che il giovane calciatore venisse prontamente soccorso con “apposito ausilio “impedendone il decesso avvenuto il 17 dicembre successivo. Viene altresì fatto rilevare che la normativa relativa all’obbligo di dotazione e impiego dei defibrillatori semiautomatici riguarderebbe solo gl’impianti sportivi nei quali si disputano gare e non anche i “luoghi deputati allo svolgimento di allenamenti e altra attività informale”. Nessuna responsabilità sarebbe pertanto ascrivibile al Presidente del SAMPAIMPOLA, il quale peraltro si occupa essenzialmente della prima squadra, né al Vice Presidente nonché Responsabile del Settore Giovanile, Sig. Di Camillo, e nemmeno alla società stessa in quanto: tutti e tre i campi a disposizione della SAMPAIMOLA sarebbero stati dotati di defibrillatore, in occasione delle gare la società avrebbe sempre garantito la presenza sia di detti ausili salva vita sia del personale in grado di utilizzarli e, infine, perché sarebbe stato nominato uno specifico referente per il settore giovanile proprio allo specifico scopo di garantire, così come stabilito e previsto dalla vigente normativa, la dotazione dei defibrillatori. Sulla scorta delle argomentazioni offerte l’avvocato delle parti deferite chiede che le stesse siano ritenute non responsabili delle contestazioni elevate.

Il Tribunale, - letto il deferimento; - ascoltate le argomentazioni del Rappresentante della Procura Federale e considerate le relative richieste; - preso atto delle argomentazioni difensive addotte dal legale delle parti deferite; - ritenuto doveroso premettere che il procedimento disciplinare in parola riguarda solo ed esclusivamente l’accertamento dell’eventuale violazione dell’obbligo imposto alle società di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità, obbligo imposto dal Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013, ribadito dal Decreto 26 giugno 2017 emesso dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro per lo Sport ed espressamente rammentato a tutte le società affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti nel punto 9) del Comunicato Ufficiale nr. 1 del 05/07/2017 del Comitato Regionale Emilia Romagna; - premesso altresì che l’accertamento dell’eventuale sussistenza di un rapporto di causalità tra la presenza o meno del defibrillatore e il tragico esito che ha avuto la vicenda in questione, non è stato oggetto del presente procedimento disciplinare e non ha su di esso alcuna influenza; - ritenuto che stante l’importanza e la delicatezza della materia disciplinata, sia giusto far ricorso a un’interpretazione finalistica delle norme contenute nel sopra citato Decreto Ministeriale del 26 giugno 2017 onde evitare ogni altra diversa interpretazione che potrebbe finire per attenuare gli obiettivi, specificatamente perseguiti dal legislatore, tendenti alla salvaguardia della salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva che, come nel caso del calcio, è di norma connotata da un importante impegno cardiocircolatorio e che prevede anche il contatto fisico fra i contendenti; . ritenuto pertanto che l’obbligo di legge della presenza del defibrillatore e della persona debitamente formata per servirsene, riguardi tutte le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, e sia riferito a ogni impianto sportivo dove si svolga un qualsiasi genere di competizione sportiva, sia che si tratti di gara ufficiale inserita nei calendari della Federazione, sia che si tratti di amichevole o di semplice allenamento organizzato dalla stessa società che ha in dotazione l’impianto sportivo ; - ritenuto dunque che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite posto che dall’espletata istruttoria emerge, con sufficiente grado di attendibilità, che entrambi i massimi dirigenti del SAMPAIMOLA sono venuti meno all’obbligo su di loro gravante di vigilare sull’effettiva presenza del defibrillatore presso l’impianto sportivo dove si svolgevano gli allenamenti delle compagini del proprio settore giovanile; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S. e considerata, per quanto concerne la commisurazione delle sanzioni disciplinari, l’eccezionalità del caso e l’incertezza interpretativa delle norme che regolano la materia; D e l i b e r a di infliggere al Signor Anselmo Andreghetti 3 mesi d’inibizione, al Sig. Franco Di Camillo 6 mesi d’inibizione e a carico della società ASD SAMPAIMOLA un’ammenda di € 1.000,00 Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

 

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