C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 08 del 29/08/2018 – Delibera – 2 . DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Signor Giacomo POPOLIZIO

2 . DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico del Signor Giacomo POPOLIZIO

Con nota 14.06.2018 n. 13485/633 pfi 17-18, il Procuratore Federale Interregionale facenti funzioni, - visto l’art. 32 ter, comma 4, del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Emiliano Marocco.;

- ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale la parte sopra indicata, perché risponda: - il Sig. GIACOMO POPOLIZIO, all’epoca dei fatti arbitro effettivo, per la violazione dell’art. 1bis, comma 1 (principi di lealtà e correttezza e probità) del C.G.S., in relazione all’art.40 dell’A.I.A. per errata compilazione della lista dei calciatori ammoniti comunicata a fine gara alle Società. Effettuate ritualmente le notifiche, la parte deferita non ha fatto richiesta di audizione, ma ha inviato una memoria difensiva dove, dopo ad aver premesso di aver dato le dimissioni dal ruolo di arbitro, ricostruisce i fatti come a suo giudizio effettivamente accaduti ponendo in evidenza, in primo luogo, che la lista degli ammoniti ed espulsi che a fine gara viene dagli arbitri consegnata alle società, ha un valore puramente informativo e non è considerata un atto ufficiale nonché, secondariamente, di aver comunque già subito, per i medesimi fatti ora contestati, una sospensione da parte Sezione arbitrale di Parma. Per tutti i sopra descritti motivi chiede il proscioglimento da ogni addebito. Il Rappresentante della Procura Federale, Dott. Vincenzo Postiglione, dopo ampia disamina dei fatti, chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità della parte deferita e che alla stessa siano inflitti mesi uno d’inibizione. Il Tribunale, - letto il deferimento; - preso atto delle richieste della Procura Federale e delle argomentazioni difensive offerte dalla parte deferita; - considerata l’effettiva natura informale della distinta dei calciatori ammoniti ed espulsi che gli ufficiali di gara sono soliti consegnare alle società a fine partita; - tenuto conto che la parte deferita risulta essere già stata sanzionata per il medesimo fatto oggetto del presente procedimento da parte della Sezione Arbitri di Parma; - considerato anche che lo stesso Sig. Popolizio non svolge più l’attività di arbitro avendo nel frattempo rassegnato le dimissioni. D e l i b e r a il non luogo a procedere del deferimento in parola con conseguente proscioglimento del Sig. Giacomo Popolizio da ogni ulteriore incolpazione. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

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