C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 08 del 29/08/2018 – Delibera – 4 . DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori Carlo Gulminelli, Adrian Cristoiu e Pasquale Margarita nonché della società A.S.D. Calcio Cotignola
4 . DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO
A carico dei Signori Carlo Gulminelli, Adrian Cristoiu e Pasquale Margarita nonché della società A.S.D. Calcio Cotignola
Con nota 11.06.2018, n. 13112/1173 pf 17-18, il Procuratore Federale Interregionale facenti funzioni ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, - visto l’art. 32, comma 4 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Dott. Giampaolo Pinna; - hanno deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. CARLO GULMINELLI, Presidente della Società A.S.D. CALCIO COTIGNOLA, della violazione dell’art.1bis, comma 1, in relazione all' art. 10, comma 2, del C.G.S., artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del giocatore MARGARITA PASQUALE e per aver consentito l’utilizzo dello stesso, nel corso della seguente gara valevole per il Campionato Allievi Interprovinciali Fascia B: POL. QUARTIERE STUOIE 1982 – CALCIO COTIGNOLA del 03.12.2017; - Il Sig. ADRIAN CRISTOIU, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A.S.D. CALCIO COTIGNOLA, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 61,commi 1 e 5, 39 delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara, valevole per il Campionato Allievi Interprovinciali Fascia B, POL. QUARTIERE STUOIE 1982 – CALCIO COTIGNOLA del 03.12.2017; nella quale è stato impegnato in posizione irregolare, in quanto non tesserato il giocatore PASQUALE MARGARITA, sottoscrivendo la distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore, poi consegnata al Direttore di gara e consentendo così che lo stesso prendesse parte alla gara senza averne il titolo; - il Sig. PASQUALE MARGARITA, calciatore della Società A.S.D. CALCIO COTIGNOLA, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 e 5, in relazione all’ art. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F., per aver disputato, la gara: valevole per il Campionato Allievi Interprovinciali Fascia B, POL. QUARTIERE STUOIE 1982 – CALCIO COTIGNOLA del 03.12.2017, senza averne il titolo in quanto non tesserato; - la Società A.S.D. CALCIO COTIGNOLA a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2, del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dalle persone sopra menzionate al momento dei fatti, e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5 del C.G.S. Effettuate ritualmente le notifiche, il Signor Carlo Gulminelli, in proprio nonché in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società ASD Calcio Cotignola, ha inoltrato richiesta di audizione ed è presente all’odierno dibattimento, mentre le restanti parti deferite non hanno chiesto di essere sentite e non sono presenti alla riunione odierna. Il Rappresentante della Procura Federale, in persona del Dott. Vincenzo Postiglione, comunica di avere trovato un accordo con il Presidente e con la Società ASD Calcio Cotignola ai sensi degli articoli 24 e 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva e deposita agli atti del procedimento i relativi verbali di patteggiamento che prevedono: - 20 giorni d’inibizione a carico del Sig. Carlo Gulminelli (Presidente); - € 66,66 di ammenda a carico della Società ASD Calcio Cotignola. Per quanto concerne le restanti parti deferite il Rappresentante della Procura Federale, Dr. Vincenzo Postiglione, dopo ampia disamina dei fatti chiede che venga riconosciuta e dichiarata la loro responsabilità e che alle stesse siano applicate le seguenti sanzioni disciplinari: · a carico della Dirigente Sig. Adrian Cristoiu giorni 21 d’inibizione · a carico del calciatore Pasquale Margarita 1 giornata di squalifica. Il Tribunale, - letti i deferimenti riuniti per connessione; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - considerate eque le sanzioni sportive oggetto dell’avvenuto patteggiamento e giustificate quelle richieste dalla Procura Federale nei confronti delle parti deferite che non hanno aderito alla suddetta procedura di patteggiamento; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S. D e l i b e r a di infliggere al Presidente Sig. Carlo Gulminelli 20 giorni d’inibizione, al Dirigente Sig. Adrian Cruistoiu 21 giorni d’inibizione, al calciatore Pasquale Margarita una giornata di squalifica da scontare nel Campionato Allievi della stagione sportiva 2018/2019 e alla società A.S.D. Calcio Cotignola EUR 66,60 di ammenda. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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