C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 08 del 29/08/2018 – Delibera – 5. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico della Sig.ra Maria Coccellaro, dei Signori Stefano Bettini e Aly Diop nonché della società ACD Royale Fiore

5. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico della Sig.ra Maria Coccellaro, dei Signori Stefano Bettini e Aly Diop nonché della società ACD Royale Fiore

 

Con nota 11.06.2018, n. 13191/710 pf 17-18, il Procuratore Federale Interregionale facenti funzioni e il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, - visti gli artt. 32, comma 4 del C.G.S. e 43, comma 1 e 6 delle N.O.I.F.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Dott. Roberto Rinaldi; - hanno deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - la Sig.ra MARIA COCCELLARO, Presidente della Società ACD ROYALE FIORE, della violazione dell’art.1bis, comma 1, in relazione all' art. 10, comma 2, del C.G.S., artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. , per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del giocatore DIOP ALY, e di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso, nel corso della seguente gara di Coppa Emilia di Seconda categoria: SPES BORGOTREBBIA – ROYALE FIORE del 10.09.2017. - Il Sig. STEFANO BETTINI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ACD ROYALE FIORE, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 61,commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara di Coppa Emilia di Seconda categoria SPES BORGOTREBBIA – ROYALE FIORE del 10.09.2017, nella quale è stato impegnato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il giocatore DIOP ALY, sottoscrivendo la distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore, poi consegnata al Direttore di gara e consentendo così che lo stesso prendesse parte alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva, quindi senza specifica copertura assicurativa. - Il Sig. ALY DIOP, calciatore della Società ACD ROYALE FIORE, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 e 5, in relazione all’ art. 10, comma 2, del C.G.S., 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver disputato la gara di Coppa Emilia di Seconda categoria SPES BORGOTREBBIA – ROYALE FIORE del 10.09.2017, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva e senza copertura assicurativa; - La Società ACD ROYALE FIORE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per comportamenti posti in essere dalle persone sopra menzionate al momento dei fatti, e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5 del C.G.S. Effettuate ritualmente le notifiche, la Signora Maria Coccellato, in proprio nonché come Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società ACD Royale Fiore, ha inoltrato richiesta di audizione ed è presente all’odierno dibattimento assistita da persona di fiducia munita di valida delega, mentre le restanti parti deferite non hanno chiesto di essere sentite e non sono presenti alla riunione odierna. Il Rappresentante della Procura Federale in persona del Dott. Vincenzo Postiglione, comunica di avere trovato un accordo con il Presidente e la Società ACD Royale Fiore ai sensi degli articoli 24 e 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva e deposita agli atti del procedimento i relativi verbali di patteggiamento che prevedono: - 60 giorni d’inibizione a carico della Sig.ra Maria Coccellato (Presidente); - € 240,00 di ammenda a carico della Società ACD Royale Fiore. Per quanto concerne le restanti parti deferite il Rappresentante della Procura Federale, Dr. Vincenzo Postiglione, dopo ampia disamina dei fatti chiede che venga riconosciuta e dichiarata la loro responsabilità e che alle stesse siano applicate le seguenti sanzioni disciplinari: · a carico del Dirigente Sig. Stefano Bettini giorni 75 d’inibizione · a carico del calciatore Aly Diop 3 giornate di squalifica. Il Tribunale, - letti i deferimenti riuniti per connessione; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - considerate eque le sanzioni sportive oggetto dell’avvenuto patteggiamento e giustificate quelle richieste dalla Procura Federale nei confronti delle parti deferite che non hanno aderito alla suddetta procedura di patteggiamento; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S. D e l i b e r a di infliggere al Presidente Sig.ra Maria Coccellaro 60 giorni d’inibizione, al Dirigente Sig. Stefano Bettini 75 giorni d’inibizione, al calciatore Aly Diop tre giornate di squalifica da scontare nel torneo di Coppa Emilia edizione 2018/2019, alla società Royale Fiore EUR 240,00 di ammenda. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

 

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