C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 08 del 29/08/2018 – Delibera – 6 . DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori Massimo Vignati, Paolo Bordi e Alessandro Galvani nonché della società A.S.D. Calendasco Calcio U.S.
6 . DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO
A carico dei Signori Massimo Vignati, Paolo Bordi e Alessandro Galvani nonché della società A.S.D. Calendasco Calcio U.S.
Con nota 11.06.2018, n. 13242/970 pf 17-18, il Procuratore Federale Interregionale facenti funzioni ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto - visto l’art. 32, comma 4 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Dott. Giampaolo Pinna; - hanno deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. MASSIMO VIGNATI, Presidente della Società A.S.D. CALENDASCO CALCIO U.S., della violazione dell’art.1bis, comma 1, in relazione all' art. 10, comma 2, del C.G.S., artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, delle N.O.I.F. , per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del giocatore GALVANI ALESSANDRO, e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso, nel corso della seguente gara del Campionato di terza Categoria di Piacenza: CALENDASCO-GRAGNANO del 22.10.2017; - Il Sig. PAOLO BORDI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A.S.D. CALENDASCO CALCIO U.S., della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 61,commi 1 e 5, art. 39,delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara del Campionato di terza Categoria di Piacenza, CALENDASCO-GRAGNANO del 22.10.2017, nella quale è stato impegnato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il giocatore GALVANI ALESSANDRO, sottoscrivendo la distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore, poi consegnata al Direttore di gara e consentendo così che lo stesso prendesse parte alla stessa senza averne titolo e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;. - Il Sig. ALESSANDRO GALVANI, calciatore della Società A.S.D. CALENDASCO CALCIO U.S., per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 e 5, in relazione all’ art. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F., per aver disputato la gara valevole per il Campionato di terza Categoria di Piacenza, CALENDASCO-GRAGNANO del 22.10.2017, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi dotato di copertura assicurativa; - La Società A.S.D. CALENDASCO CALCIO U.S., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per comportamenti posti in essere dalle persone sopra menzionate al momento dei fatti, e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5 del C.G.S. Effettuate ritualmente le notifiche, i Signori Massimo Vignati, costui in proprio e come Presidente della società Calendasco Calcio, e Paolo Bordi hanno inoltrato richiesta di audizione e sono presenti all’odierno dibattimento assistiti da persona di fiducia munita di valida delega, mentre il calciatore Alessandro Galvani non ha chiesto di essere sentito e non è presente alla riunione odierna. Il Rappresentante della Procura Federale in persona del Dott. Vincenzo Postiglione, comunica di avere trovato un accordo con il Presidente della Società US Calendasco nonché con il Dirigente accompagnatore di detta compagine ai sensi degli articoli 24 e 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva e deposita agli atti del procedimento i relativi verbali di patteggiamento che prevedono: - 20 giorni d’inibizione a carico del Sig. Massimo Vignati (Presidente); - 14 giorni d’inibizione a carico del Sig. Paolo Bordi (Dirigente). Per quanto concerne le restanti parti deferite il Rappresentante della Procura Federale, Dr. Vincenzo Postiglione, dopo ampia disamina dei fatti chiede che venga riconosciuta e dichiarata la loro responsabilità e che alle stesse siano applicate le seguenti sanzioni disciplinari: · a carico del calciatore Alessandro Galvani una giornata di squalifica. · a carico della società ASD Calendasco Calcio U.S. un punto di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2018/2019. Il Tribunale, - letti i deferimenti riuniti per connessione; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - considerate eque le sanzioni sportive oggetto dell’avvenuto patteggiamento e giustificate quelle richieste dalla Procura Federale nei confronti delle parti deferite che non hanno aderito alla suddetta procedura di patteggiamento; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S. D e l i b e r a di infliggere al Presidente Sig. Massimo Vignati 20 giorni d’inibizione, al Dirigente Sig. Paolo Bordi 14 giorni d’inibizione, al calciatore Alessandro Galvani una giornata di squalifica da scontare nel Campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2018/2019 , alla società ASD Calendasco Calcio US 1 punto di penalizzazione da scontare nel Campionato di Terza Categoria dell’attuale stagione sportiva 2018/2019. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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