C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 09 del 05/09/2018 – Delibera – 11. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Sig. BETTI CLAUDIO nonché della società A.S.D. ACCADEMIA RIMINI CALCIO VB

11. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico del Sig. BETTI CLAUDIO nonché della società A.S.D. ACCADEMIA RIMINI CALCIO VB

 

Con nota 16.07.2018, n.635/1145 pf 17-18, il Procuratore Federale Interregionale, - visti gli atti del procedimento sopra menzionato; - visto l’art. 32 ter, comma 4, del C.G.S.; -vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Di Leginio; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. BETTI CLAUDIO, all’epoca dei fatti Presidente e legale Rappresentante pro-tempore della Società A.S.D. ACCADEMIA RIMINI CALCIO VB, della violazione degli artt.1bis comma 1 e 10 comma 2 del C.G.S., in relazione agli artt. 95, comma 11 e 106 delle N.O.I.F., per aver indebitamente preteso dal genitore del calciatore THOMAS ROSTI la somma di € 2.000,00 al fine di procedere allo svincolo per rinuncia del predetto tesserato ai sensi dell’art.107 delle N.O.I.F., fatto avvenuto in data 14.07.2017, somma percepita inizialmente con assegno bancario tratto su Banca Sammarinese di Investimento del 14.07.2017 intestato e rilasciato dal Signor CHRISTIAN ROSTI e in data successiva del 18/07/2017 corrisposta in denaro in sostituzione del pregresso assegno bancario. - La Società A.S.D. ACCADEMIA RIMINI CALCIO VB a titolo di responsabilità diretta, art. 4, comma 1, del C.G.S., per i fatti sopra imputati al proprio Presidente Sig. BETTI CLAUDIO. Effettuate ritualmente le notifiche le parti deferite non hanno fatto richiesta di audizione, ma hanno inoltrato una memoria difensiva per chiedere di essere ammesse alla procedura di patteggiamento con l’irrogazione delle sanzioni in misura ridotta dell’inibizione non superiore a un mese a carico del Sig. Betti e dell’ammenda non superiore a e 500,00 a carico della società Accademia Rimini Calcio. Il Rappresentante della Procura Federale, in persona del Dott. Vincenzo Postiglione, non potendo dare corso alla procedura di patteggiamento prevista dagli articoli 24 e 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per la mancata presenza delle parti deferite all’odierno dibattimento, dopo ampia disamina dei fatti chiede che venga riconosciuta e dichiarata la loro responsabilità e che alle stesse siano applicate le seguenti sanzioni disciplinari: · a carico del Presidente Sig. Claudio Betti anni 1 d’inibizione · a carico della Società ASD Accademia Rimini Calcio VB € 2.500,00 d’ammenda Il Tribunale, - letti i deferimenti riuniti per connessione; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - considerate le sanzioni richieste dalla Procura Federale e quelle in misura ridotta chieste dalle parti deferite; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S. D e l i b e r a di infliggere al Presidente Sig. Claudio Betti otto mesi d’inibizione e alla società ASD Accademia Rimini Calcio VB EUR 1.500,00 di ammenda. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it