C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 09 del 05/09/2018 – Delibera – 8 . DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Signor D’ALESSANDRO SAMUELE nonché della Società A.S. SAN FAUSTINO

8 . DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico del Signor D’ALESSANDRO SAMUELE nonché della Società A.S. SAN FAUSTINO

 

Con nota 14.06.2018, n. 13490/1323 pf 17-18, il Procuratore Federale Interregionale facenti funzioni e il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale; - visti gli atti del procedimento sopra menzionato; -vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Enrico Liberati; - hanno deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - il Sig. SAMUELE D’ALESSANDRO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della Società A.S. SAN FAUSTINO, della violazione degli artt.1bis comma 1 e 5 comma 1 del C.G.S., per avere gravemente leso l’onore, il decoro e il prestigio della classe arbitrale e quella dell’istituzione federale, proferendo frasi offensive tramite uno scritto inviato per mail all’indirizzo della Delegazione Provinciale di Modena al fine di commentare il percorso fatto dalla Società sopra menzionata in seno alla partecipazione al campionato Allievi 2001 nell’ambito della stagione sportiva 2017/2018; - la Società A.S. SAN FAUSTINO a titolo di responsabilità oggettiva, artt. 4, commi 2, e 5 comma 2 del C.G.S., per le violazioni menzionate nella nota n. 1323 pf 17-18 ascrivibili al proprio tesserato Sig. Samuele D’ALESSANDRO. Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite hanno fatto richiesta di audizione e sono personalmente presenti all’odierno dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale, in persona del Dott. Vincenzo Postiglione, comunica di avere trovato un accordo con i soggetti deferiti ai sensi degli articoli 24 e 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva e deposita agli atti del procedimento i relativi verbali di patteggiamento che prevedono: - 3 giornate di squalifica a carico del Sig. Samuele D’Alessandro - € 100,00 di ammenda a carico della Società ASD San Faustino. Il Tribunale, - letto il deferimento; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - ritenute sostanzialmente eque le sanzioni disciplinari frutto dell’avvenuto patteggiamento con il Rappresentante della Procura Federale; - ritenuto peraltro maggiormente conveniente, per evitare dubbi sulle competizioni nelle quali va effettivamente scontata la squalifica del calciatore D’Alessandro, disporre la stessa a tempo anziché a giornate; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S. D e l i b e r a di infliggere al calciatore Samuele D’Alessandro la squalifica fino a tutto il 23 settembre 2018 e alla società A.S. San Faustino un’ammenda di € 100,00 Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

 

 

 

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