C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 11 del 19/09/2018 – Delibera – 12 . DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori CLAUDIO MONTANARI, FILIPPO ANGELI nonché della società A.C.D. GAMBETTOLA
12 . DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO
A carico dei Signori CLAUDIO MONTANARI, FILIPPO ANGELI nonché della società A.C.D. GAMBETTOLA
Con nota 16.07.2018, n. 628/1271 pf 17-18, il Procuratore Federale Interregionale - visto l’art. 32 ter, comma 4 del C.G.S. - vista la proposta del Sostituto Procuratore Avv. Francesco Di Leginio - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. MONTANARI CLAUDIO, all’epoca dei fatti Presidente della Società A.C.D. GAMBETTOLA, della violazione dell’art.1bis, comma 1, del C.G.S. in relazione agli art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., 40 del Regolamento del Settore Tecnico punti Ca, Cb, e 44, comma 1, del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, nonché del C.U. n.1 Lega Nazionale Dilettanti dell’01.07.2017, punto 14) lett. c), per avere, a seguito dell’interruzione del rapporto con il Tecnico Renzo Faedi a far data dal 07.02.2018, permesso di attribuire la responsabilità tecnica della prima squadra partecipante al Campionato Regionale di Promozione del CRER (stagione sportiva 2017/2018), al Signor Filippo Angeli, tesserato come Dirigente Accompagnatore, privo dell’abilitazione di allenatore, omettendo di comunicare al competente organo federale l’avvenuto esonero del tecnico Sig. Renzo Faedi. - Il Sig. ANGELI FILIPPO Dirigente Accompagnatore Ufficiale all’epoca dei fatti della Società A.C.D. GAMBETTOLA, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 23, comma 1 delle N.O.I.F. e 40 del Regolamento del Settore Tecnico punti Ca, Cb, e 44, comma 1, del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, nonché del C.U. n.1 Lega Nazionale Dilettanti dell’01.07.2017, punto 14) lett.c), a, per avere, a seguito dell’interruzione del rapporto con il tecnico Renzo Faedi a far data dal 07.02.2018, riferito al Campionato Regionale di Promozione del CRER (stagione sportiva 2017/2018), assunto la direzione tecnica della prima squadra, privo della necessaria abilitazione presso il Settore Tecnico allo svolgimento di funzioni come allenatore. Nonché della violazione di cui all’art. 1bis, comma1 del C.G.S. in relazione agli artt. 61, commi 1 e 66, comma 4 delle N.O.I.F. e al C.U. della L.N.D.M.1 DELL’01.07.2017, per aver, nella qualità di Dirigente Accompagnatore della Società GAMBETTOLA, sottoscritto n. 14 distinte di gara esattamente, dal 28.01.2018 al 06.05.2018, in cui era inserito come allenatore della formazione partecipante al Campionato Regionale di Promozione del C.R.E.R. S/S 2017-2018, il Signor Renzo Faedi, omettendo di fatto l’avvenuto esonero a partire dalla data del 07.02.2018, al fine di simulare la regolare presenza in campo del tecnico abilitato ed eludere le previsioni regolamentari sull’obbligo di tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico per la conduzione della prima squadra partecipante al campionato di Promozione del C.R.E.R. - la Società A.C.D. GAMBETTOLA a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2, del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dalle persone sopra menzionate al momento dei fatti. Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite hanno fatto richiesta di audizione, hanno presentato una memoria difensiva e sono presenti al dibattimento rappresentate e difese da un avvocato di fiducia. Il Rappresentante della Procura Federale che per un improvviso impedimento non è fisicamente presente all’odierna riunione, ma che vi partecipa in conferenza telefonica, chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità delle parti deferite e che alle stesse siano applicate le seguenti sanzioni disciplinari: · a carico del Presidente CLAUDIO MONTANARI mesi sei d’inibizione; · a carico del Dirigente FILIPPO ANGELI mesi dieci d’inibizione; · a carico della Società ACD GAMBETTILA Euro 2.100,00 di ammenda. Il difensore delle parti deferite si riporta alla prodotta memoria difensiva e anche in sede dibattimentale ammette la responsabilità del Presidente del Gambettola Sig. Claudio Montanari per aver affidato, una volta esonerato l’allenatore Sig. Renzo Faedi, la guida tecnica della prima squadra a persona priva dell’abilitazione di allenatore. Tale condotta sarebbe tuttavia stata giustificata dalla situazione particolarmente complicata in cui si trovava in quel momento la compagine del Gambettola per aver subito una serie di sconfitte consecutive e per l’improvviso tragico decesso del proprio team manager. Trattandosi pertanto di una “scelta umana” e non tecnica e a fronte della supposta mancanza del profilo soggettivo della suddetta condotta, si chiede il proscioglimento dalla violazione contestata. Rileva inoltre il difensore del Presidente del Gambettola che il fatto che quest’ultimo non abbia comunicato al competente organo federale l’avvenuto esonero dell’allenatore Faedi non costituirebbe illecito disciplinare, posto che la comunicazione dell’esonero di un allenatore al Settore Tecnico non avrebbe efficacia costitutiva, ma solo semplice efficacia di pubblica notizia. Si chiede pertanto che per detta omissione non sia comminata alcuna sanzione. Quanto al comportamento del dirigente Sig. Filippo Angeli il di lui difensore ammette che egli è cosciente di aver di fatto svolto la funzione di allenatore pur non avendo la necessaria abilitazione. Si rileva tuttavia che la scelta ricadde sull’Angeli in quanto, dopo la morte del team manager, era la persona in quel momento più vicina alla squadra. Anche la condotta del Dirigente Angelli sarebbe pertanto priva del profilo soggettivo per cui nessuna incolpazione dovrebbe essere contro di lui elevata. Si nega inoltre che il Sig. Angelli abbia sottoscritto 14 distinte di gara nelle quali era inserito come allenatore della formazione partecipante al Campionato Regionale di Promozione, il Signor Renzo Faedi. Al riguardo si fa notare che nelle distinte delle gare successive all’esonero dell’allenatore Faedi il nome di costui non compare e che in tutte le suddette distinte il rigo relativo al nominativo dell’allenatore è vuoto. Si chiede dunque l’assoluzione per quest’ultimo specifico campo d’imputazione. In merito alla posizione del Gambettola si richiede che in considerazione delle condotte effettivamente poste in essere dal proprio Presidente e dal proprio Dirigente, la responsabilità diretta e oggettiva della stessa società sia del tutto esclusa ovvero modulata con il minimo della sanzione possibile. Il Tribunale,
- letto il deferimento; - acquisite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - preso atto delle argomentazioni difensive offerte dalle parti deferite e delle loro sia pur parziali ammissioni di responsabilità; - accertato che il dirigente Filippo Angeli non ha effettivamente commesso alcun falso materiale nel redigere e sottoscrivere le distinte delle gare disputate dopo l’esonero dell’allenatore Faedi, atteso che in tutte tali distinte il nome di detto tecnico effettivamente non appare; - considerato il rilievo disciplinare non particolarmente grave che ha la mancata comunicazione al Settore Tecnico dell’esonero dell’allenatore da parte della Presidenza del Gambettola; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., D e l i b e r a di infliggere al Presidente Sig. Claudio Montanari 6 mesi d’inibizione, al Dirigente Sig. Filippo Angeli 6 mesi d‘inibizione e a carico della Società A.C.D. Gambettola l’ammenda di Euro 800,00. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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