C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 16 del 24/10/2018 – Delibera – 16 . DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori Giorgio Frattini e Maurizio Pugnana nonché della Società Aurora ASD

16 . DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico dei Signori Giorgio Frattini e Maurizio Pugnana nonché della Società Aurora ASD

 

Con nota 21.09.2018, n. 2795/872 pf 17-18, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 32 ter, comma 4 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Dott. Vincenzo Postiglione; - hanno deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. FRATTINI GIORGIO, all’epoca dei fatti Presidente della Società AURORA ASD della violazione dell’art.1bis, comma 1, in relazione all' art. 10, comma 2, del C.G.S., artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del giocatore SOUMALIA SANKARI e per aver consentito l’utilizzo dello stesso senza far sottoporre il medesimo agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva e senza dotarlo di assicurazione nel corso della gara FIDENZA – AURORA del 14.10.2017, valevole per il Campionato Juniores Provinciale della Delegazione Provinciale di Parma. - Il Sig. PUGNANA MAURIZIO, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società AURORA ASD, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara FIDENZA – AURORA del 14.10.2017, valevole per il Campionato Juniores Provinciale della Delegazione Provinciale di Parma, in cui è stato utilizzato, in posizione irregolare perché non tesserato e senza visita medica, il giocatore SOUMALIA SANKARI, sottoscrivendo la distinta con attestazione di regolare posizione del calciatore, poi consegnata al Direttore di gara e consentendo così che lo stesso prendesse parte alla gara senza averne il titolo; - la Società AURORA ASD, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2, del C.G.S., per comportamenti posti in essere dalle persone sopra menzionate al momento dei fatti, e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5 del C.G.S. Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite non fatto richiesta di audizione e non sono presenti all’odierno dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale, Dott. Vincenzo POSTIGLIONE, dopo aver precisato che un precedente accordo raggiunto con le parti deferite, formalizzato in conformità a quanto stabilito dall’art. 32 sexies e pubblicato nel C.U. N. 221/AA della FIGC, deve intendersi risolto poiché la società ASD AURORA non ha versato nei termini previsti l’importo dell’ammenda frutto del citato patteggiamento, chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità delle parti deferite e che alle stesse siano applicate le seguenti sanzioni disciplinari: · a carico del Presidente GIORGIO FRATTINI giorni 40 d’inibizione; · a carico del Dirigente MAURIZIO PUGNANA giorni 20 d’inibizione · a carico della Società AURORA ASD un’ammenda di Euro 100,00 Il Tribunale

- letto il deferimento; - acquisite le richieste del Rappresentante della Procura Federale e preso atto delle ragioni che le hanno determinate; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S. D e l i b e r a D’infliggere al Sig. Giorgio Frattini, Presidente della Società, 40 giorni d’inibizione, a carico del Dirigente Sig. Maurizio Pugnana 20 giorni d’inibizione e a carico della Società AURORA A.S.D. Euro 100,00 d’ammenda. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

 

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