C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 19/12/2018 – Delibera – 21. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Signor Giorgio Gonzalo Becerra Retto nonché della Società A.C.D. Virtus San Mauro a Mare

21. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico del Signor Giorgio Gonzalo Becerra Retto nonché della Società A.C.D. Virtus San Mauro a Mare

 

Con nota 13.11.2018, n. 4678/370 pf 18-19, il Procuratore Federale Interregionale; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Avv. Enrico Liberati; - deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. GIORGIO GONZALO BECERRA RETTO, all’epoca dei fatti tesserato della Società A.C.D. VIRTUS SAN MAURO A MARE, della violazione dell’art.1bis, comma 1 e 5, del C.G.S, per aver, a margine e in sede di commento di un provvedimento di squalifica adottato nei propri confronti dagli Organi di giustizia sportiva della FIGC (segnatamente il provvedimento sanzionatorio della squalifica per la durata di 3 mesi inflitto dal Tribunale Federale Territoriale del CRER apparso sul CU n.48 del 13 giugno 2018) gravemente leso l’onore, il decoro ed il prestigio, di tale organo di disciplina sportiva postando su Facebook le testuali parole: “non ho mai fatto niente per meritare 3 mesi di squalifica, sembra che mi volete tagliare le gambe, quello che mi manca … me lo prendo a morsi. Bastardi!” - la Società A.C.D. VIRTUS SAN MAURO A MARE, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli articoli 4 commi 2 e 5 comma 2 del C.G.S., per la condotta quale sopra descritta ascrivibile al proprio, all’epoca dei fatti, tesserato. Effettuate ritualmente le notifiche, la parte deferita Becerra Retto, che aveva chiesto di essere sentita, ha comunicato l’impossibilità a essere presente all’odierno dibattimento per sopravvenuti impegni lavorativi. Il Rappresentante della Procura Federale, Dott. Vincenzo Postiglione, dopo ampia disamina dei fatti chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità delle parti deferite e che alle stesse siano applicate le seguenti sanzioni disciplinari: · a carico del calciatore Giorgio Gonzalo Becerra Retto mesi uno di squalifica · a carico della Società A.C.D. Virtus San Mauro a Mare Euro 150,00 di ammenda Il Tribunale, - letto il deferimento; - preso atto delle richieste avanzate dal Rappresentante della Procura Federale; - valutato che per criticare sui social l’operato di un organo della disciplina sportiva, il calciatore Giorgio Gonzalo Becerra Retto ha effettivamente utilizzato espressioni che non si conciliano con i principi dell’etica sportiva così come definiti dall’articolo 1 bis del Codice di Giustizia Sportiva; - ritenuto tuttavia che le espressioni come sopra riportate, per quanto ingiustificate e sconvenienti, abbiano un rilievo disciplinare non particolarmente grave; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S. D e l i b e r a D’infliggere a carico del calciatore GIORGIO GONZALO BECERRA RETTO la sanzione dell’ammonizione con diffida e di prosciogliere la Società ACD VIRTUS SAN MAURO A MARE. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

 

 

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