F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 110/TFN – SD del 17 Marzo 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 6304/214pf21-21/GC/GR/ff del 24 febbraio 2022 nei confronti dei sigg.ri Angelo Cirelli, Alex Camozzi e della società FC PSG ASD – Reg. Prot. 104/TFN-SD

Decisione/0110/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0104/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Giammaria Camici – Componente (Relatore)

Amedeo Citarella – Componente

Marco Sepe – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 17 marzo 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 6304/214pf21-21/GC/GR/ff del 24 febbraio 2022 nei confronti dei sigg.ri Angelo Cirelli, Alex Camozzi e della società FC PSG ASD,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 24 febbraio 2022, a carico di:

- il sig. Angelo Cirelli, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore tesserato per la Società FC PSG ASD per rispondere della violazione del disposto di cui agli artt. art. 4, comma 1 e 21 comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, in data 3 ottobre 2021, in occasione della gara PSG-FC Marmirolo valida per il campionato di 1° categoria girone H organizzato dal CR Lombardia della LND consentito o, comunque, non impedito al sig. Giuseppe Bizzoccoli di:

a) accedere all’area spogliatoi in costanza di squalifica inflitta dal Giudice Sportivo e pubblicata con C.U. 19 del 30 settembre 2021;

b) accedere all’area adiacente al terreno di gioco e posizionarsi dietro la recinzione a ridosso delle panchine;

- il sig. Alex Camozzi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società FC PSG ASD per rispondere della violazione del disposto di cui agli artt. art. 4, comma 1 e 22 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato, pur convocato in più occasioni, a rendere dichiarazioni alla Procura Federale senza giustificazione.

- la società FC PSG ASD, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva della Società FC PSG ASD per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Angelo Cirelli e Alex Camozzi.

Gli accordi ex art. 127 CGS – FIGC

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1, CGS – FIGC vigente, la Procura Federale, i sigg.ri Angelo Cirelli, Alex Camozzi e la società FC PSG ASD hanno depositato accordi rimessi alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e udito in udienza l’avv. Maurizio Gentile per la Procura Federale, che ha confermato il contenuto dei raggiunti accordi; ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 127, comma 3, CGS - FIGC;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dichiara l'efficacia degli accordi e dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Angelo Cirelli, giorni 20 (venti) di inibizione;

- per il sig. Alex Camozzi, giornate 1 (una) di squalifica e ammonizione;

- per la società FC PSG ASD, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.

Comunica alla società FC PSG ASD che l’ammenda dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 17 marzo 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                     Carlo Sica

 

Depositato in data 17 marzo 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it