C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 27/03/2019 – Delibera – CAMPIONATO DI PROMOZIONE Nr. 57 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. TERRE DEL RENO Avverso squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore JARDI ACHRAF Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 35 del 13/03/2019 Gara: Terre del Reno / Porretta del 10/03/2019

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Nr. 57 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. TERRE DEL RENO Avverso squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore JARDI ACHRAF Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 35 del 13/03/2019 Gara: Terre del Reno / Porretta del 10/03/2019

La Società ASD TERRE DEL RENO ha impugnato la decisione sopra indicata sostenendo che il proprio calciatore si sarebbe reso responsabile solo di proteste e non dello sputo contro l’assistente del direttore di gara al quale il medesimo calciatore si sarebbe avvicinato unicamente per contestare la decisione di espulsione di un proprio compagno di squadra. Anche in considerazione della mancanza di precedenti disciplinari a carico del proprio tesserato, la ricorrente chiede una riduzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo. La Società ASD TERRE DEL RENO ha chiesto di essere ascoltata ed è presente all’odierna riunione in persona del proprio Presidente il quale si riporta al reclamo e precisa che il proprio calciatore si trovava a non meno di 20 metri dall’assistente e che lo sputo, pur essendoci effettivamente stato, era diretto verso il terreno di gioco e non verso l’ufficiale di gara anche perché sarebbe stato impossibile raggiungerlo data la notevole distanza che separava i due. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ha sentito la necessità di chiedere chiarimenti all’arbitro della gara il quale ha così potuto precisare di avere direttamente visto il calciatore Jardi Achraf mentre si avvicinava all’assistente per protestare e mentre, da circa una decina di metri e guardandolo in faccia, gli indirizzava uno sputo senza attingerlo data la distanza dalla quale lo sputo stesso è stato scagliato. In ragione dei chiarimenti forniti dall’arbitro questa Corte ritiene che la condotta posta in essere dal calciatore Jardi Achraf debba essere intesa come un atto volutamente ostile e gravemente offensivo nei confronti di un ufficiale di gara e che come tale sia meritevole della sanzione disciplinare della squalifica per tre giornate effettive di gara disposta dal Giudice di primo grado. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia Romagna respinge il ricorso della Società ASD TERRE DEL RENO e conferma per intero la decisione assunta dal Giudice sportivo presso il CRER. Dispone a carico della società ASD TERRE DEL RENO l’addebito della tassa reclamo non versata anticipatamente.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it