C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 27/03/2019 – Delibera – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Nr. 58 – RECLAMO PROPOSTO DALA SOCIETA’ U.S.D. COLLAGNA Avverso squalifica per 5 giornate di gara inflitta al calciatore Nicola GASPARI e squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore Manuel BERTUCCI Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Reggio Emilia contenuta nel C.U. nr. 35 del 13/03/2019 Gara: GIAC Casalgrande / Collagna del 10/03/2019
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
Nr. 58 – RECLAMO PROPOSTO DALA SOCIETA’ U.S.D. COLLAGNA
Avverso squalifica per 5 giornate di gara inflitta al calciatore Nicola GASPARI e squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore Manuel BERTUCCI Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Reggio Emilia contenuta nel C.U. nr. 35 del 13/03/2019 Gara: GIAC Casalgrande / Collagna del 10/03/2019
La Società USD Collagna ricorre avverso le succitate sanzioni disciplinari chiedendone una revisione e sostenendo che il calciatore Gaspari non avrebbe appoggiato la fronte su quella del direttore di gara in segno di sfida e che nessuno tra i presenti sul terreno di gioco sarebbe intervenuto, in primo luogo perché non ci sarebbe stata alcuna aggressione da sedare e in secondo luogo in quanto il suddetto giocatore si sarebbe allontanato dal campo autonomamente e senza avere alcun contatto con chicchessia. A dire della ricorrente il calciatore Bertucci si sarebbe del pari allontanato dal campo, a seguito del provvedimento di espulsione, senza che nessun compagno di squadra sia dovuto intervenire. Anche in considerazione del risalto che i comportamenti del propri tesserati hanno avuto sui media locali, la società reclamante chiede che dei fatti in esame venga data una ricostruzione più aderente alla realtà sportiva nei quali sono avvenuti in modo tale da ridurre il danno all’immagine e alla reputazione che avrebbero subito entrambi i propri calciatori. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale non ravvisa motivo alcuno per poter accogliere il ricorso in esame in quanto ritiene che il Giudice Sportivo abbia correttamente interpretato il rapporto arbitrale e adeguatamente determinato le relative sanzioni disciplinari a carico dei calciatori Gaspari e Bertucci del Collagna. Dl referto arbitrale risulta infatti che il calciatore Nicola Gaspari, espulso per doppia ammonizione, alla vista del cartellino rosso si è avvicina al volto dell’arbitro insultandolo ripetutamente, appoggia poi la sua fronte a quella dello stesso ufficiale di gara in segno di sfida e uscendo dal campo rivolge nuovamente un’espressione ingiuriosa all’indirizzo dell’arbitro. Sempre dal rapporto di gara si ricava che il calciatore Manuel Bertucci, anch’egli espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento rifiuta di uscire, rivolge un’espressione irriguardosa e inopportuna all’arbitro per poi abbandonare il terreno di gioco solo grazie all’intervento di un proprio compagno e dopo due minuti di continui richiami. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia Romagna respinge il ricorso della Società USD COLLAGNA e conferma per intero la decisione assunta dal Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Reggio Emilia. Dispone a carico della società USD COLLAGNA l’addebito della tassa reclamo non versata anticipatamente.
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