C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 03/04/2019 – Delibera – Nr. 61 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. ROCCHIGIANA Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Forlì-Cesena contenuta nel C.U. nr. 35 del 13/03/2019 Gara: ROCCHIGIANA – SPIV del 06/03/2019

Nr. 61 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. ROCCHIGIANA

Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Forlì-Cesena contenuta nel C.U. nr. 35 del 13/03/2019 Gara: ROCCHIGIANA – SPIV del 06/03/2019

 

La Società US ROCHIGIANA ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo a carico del giocatore FABBRI FILIPPO negando che il calciatore avrebbe proferito un violento schiaffo all’arbitro e negando che sussistessero motivi validi per la sospensione della gara. La società chiede pertanto anche la ripetizione della gara, ritenendo non sussistenti le ragioni oggettive di pericolo della sospensione. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ha sentito la necessità di chiedere chiarimenti all’arbitro che ha confermato il supplemento di rapporto, ribadendo che il calciatore FABBRI FILIPPO correndogli incontro lo colpiva a mano aperta sulla guancia sinistra facendogli cadere il fischietto dalla bocca, lo schiaffo ricevuto è stato forte ma non ha causato ferite o segni sulla faccia. Non essendoci più le condizioni di riprendere la gara, l’arbitro ha fatto i tre fischi e concluso la gara stessa. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia Romagna respinge il ricorso della Società US ROCHIGIANA e conferma per intero la decisione assunta dal Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Forlì-Cesena, in merito alla richiesta di ripetere la gara, la Corte Sportiva d’Appello dichiara improcedibile la domanda, in quanto manca negli atti la prova dell’avvenuta comunicazione all’altra Società della suddetta richiesta, condizioni di procedibilità del ricorso. Dispone a carico della società US ROCHIGIANA l’addebito della tassa reclamo non versata anticipatamente.

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