C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 03/04/2019 – Delibera – Nr. 63 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ C.S. S. AGOSTINO A.S.D. Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 36 del 20/03/2019 Gara: S. AGOSTINO – PROGRESSO del 16/03/2019
Nr. 63 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ C.S. S. AGOSTINO A.S.D.
Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 36 del 20/03/2019 Gara: S. AGOSTINO – PROGRESSO del 16/03/2019
La Società S.AGOSTINO ricorre avverso le decisioni del Giudice Sportivo del CRER in merito alla squalifica fino al 24/03/2021 a carico del calciatore SLIMANI ISMAIL in quanto pur ritenendo riprovevole e ingiustificato il comportamento del giocatore nega che SLIMANI, abbia spinto violentemente e strattonato la divisa arbitrale e tantomeno che avesse colpito violentemente al petto il direttore stesso. La Corte sportiva d’Appello esaminati gli atti e valutate le circostanze rilevate nel ricorso, ritenendo sussistere idonee motivazioni e cause di giustificazione, PQM accoglie il ricorso della Società S. AGOSTINO e riduce la squalifica fino al 24/03/2020 comminata dal Giudice sportivo presso il CRER ritenendo equa la sanzione per mancanza del referto che attesti la gravità della violenza. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Share the post "C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 03/04/2019 – Delibera – Nr. 63 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ C.S. S. AGOSTINO A.S.D. Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 36 del 20/03/2019 Gara: S. AGOSTINO – PROGRESSO del 16/03/2019"