C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 10/04/2019 – Delibera – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 66 – RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE CLAUDIO BELLOMO Avverso squalifica fino al 30/06/2020 Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Forlì-Cesena contenuta nel C.U. nr. 36 del 20/03/2019 Gara: Rubicone Calisese / Soglianese del 10/03/2019

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

Nr. 66 – RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE CLAUDIO BELLOMO Avverso squalifica fino al 30/06/2020 Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Forlì-Cesena contenuta nel C.U. nr. 36 del 20/03/2019 Gara: Rubicone Calisese / Soglianese del 10/03/2019

 

Il calciatore Claudio Bellomo, assistito e rappresentato da un avvocato di fiducia, ha personalmente impugnato la decisione sopra indicata mediante la presentazione di un articolato ricorso nel quale egli ammette di essersi avvicinato all’arbitro e di averlo afferrato per la maglia a seguito delle due ammonizioni che gli sono state notificate nel breve volgere di pochi minuti. Nega però di avere strattonato ripetutamente l’ufficiale di gara, evidenzia che si sarebbe trattato di un gesto impulsivo dettato da un impeto di rabbia, ma privo di una reale volontà lesiva. Precisa poi il ricorrente di essersi scusato con l’arbitro sia nell’immediatezza dell’episodio, sia al termine dell’incontro. Ritenendo infine che a causa della sua giovane età, l’arbitro designato non avrebbe gestito la situazione con la dovuta serenità, avrebbe ingigantito quanto accaduto e avrebbe decretato la fine anticipata della gara senza che ricorressero giustificati motivi, il calciatore Bellomo chiede che il proprio comportamento non venga considerato come condotta violenta e non sia ricondotto all’articolo 11 bis CGS come invece ha fatto dal Giudice Sportivo, e che per tutto quanto precede sia disposta una congrua riduzione della squalifica inflittagli in primo grado. Il ricorrente è presente all’odierna riunione assistito da un legale di fiducia e in sede di dibattimento ammette di aver avuto uno scatto d’ira e di essere sinceramente dispiaciuto per quanto commesso, ma rimarcando l’assenza nel proprio atto della volontà di ledere l’incolumità fisica del direttore di gara e la mancanza di rilevanti precedenti disciplinari, insiste per una congrua riduzione della squalifica Letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ha sentito l’arbitro della gara il quale ha confermato quanto riportato a referto precisando di essere stato vittima di una vera e propria aggressione da parte del calciatore Bellomo, numero 6 nonché capitano della compagine Rubicone Calisese. Costui, ha puntualizzato l’arbitro della gara, a seguito dell’espulsione per doppia ammonizione gli si è avvicinato, lo ha afferrato per la collottola, lo ha strattonato con violenza per diverse volte procurandogli un dolore al petto piuttosto intenso, alcune escoriazioni rossastre nella zona sottostante il collo e la privazione del fiato per alcuni istanti, dopodiché lo ho spinto facendolo indietreggiare per alcuni metri e gli ha rivolto una frase irriguardosa. Ha infine confermato l’arbitro che nell’uscire dal terreno di gioco il calciatore Bellomo gli ha chiesto scusa per la condotta tenuta in precedenza. In ragione delle precisazioni fornite dall’arbitro questa Corte ritiene che il comportamento posto in essere dal calciatore Giacomo Bellomo integri la fattispecie di “un atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale” nei confronti dell’arbitro e che come tale debba essere qualificato alla stregua di una condotta violenta nei confronti di un ufficiale di gara nell’accezione prevista e punita dall’articolo 11 bis del Codice di Giustizia Sportiva. Tuttavia, non avendo detta condotta violenta provocato lesioni personali all’arbitro attestate con idonea certificazione sanitaria, questa Corte ritiene che il calciatore Bellomo debba essere punito con la sanzione minima edittale stabilita dalla ricordata norma di recente introduzione in un anno di squalifica. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna, in parziale accoglimento del ricorso in esame e in riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione di Forlì-Cesena, riduce la squalifica inflitta al calciatore CLAUDIO BELLOMO a tutto il 10 marzo 2020. Nulla dispone in merito alla tassa reclamo non versata anticipatamente essendo stato il ricorso sia pur parzialmente accolto

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