C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 10/04/2019 – Delibera – CAMPIONATO ALLIEVI INTERPROVINCIALI Nr. 69 – RECLAMO PROPOSTO DALA SOCIETA’ U.S. CORTICELLA Avverso perdita della gara, squalifica per una giornata di gara inflitta al calciatore Daniel José Gobbi e inibizione fino al 14 aprile 2019 inflitta al dirigente Sig. Massimo Caputo Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione di Ferrara contenuta nel C.U. nr. 31 del 27/03/2019 Gara: Corticella / Sanmichelese del 17/03/2019
CAMPIONATO ALLIEVI INTERPROVINCIALI
Nr. 69 – RECLAMO PROPOSTO DALA SOCIETA’ U.S. CORTICELLA Avverso perdita della gara, squalifica per una giornata di gara inflitta al calciatore Daniel José Gobbi e inibizione fino al 14 aprile 2019 inflitta al dirigente Sig. Massimo Caputo Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione di Ferrara contenuta nel C.U. nr. 31 del 27/03/2019 Gara: Corticella / Sanmichelese del 17/03/2019
La Società U.S. CORTICELLA S.S.D. S.r.l. ha ritualmente impugnato la succitata decisione del Giudice sportivo facendo rilevare che il proprio giovane calciatore Gobbi è stato espulso dal campo in occasione della gara del 10/03/2019, che lo stesso calciatore non è stato schierato nella gara immediatamente successiva disputata il 13/03/2019 contro il Corlo, che nella medesima data veniva pubblicata sul Comunicato Ufficiale la squalifica del Gobbi per una giornata a seguito dell’espulsione subita nella gara del 10/03/2017 e che per quanto precede lo stesso Daniel Gobbi, avendo già scontato la squalifica scattata in modo automatico, aveva pieno titolo per partecipare all’incontro del 17/03/2019. Sulla scorta di quanto prospettato la reclamante richiede l’annullamento della delibera del Giudice Sportivo e il ripristino del risultato conseguito sul campo: Corticella 3 Sanmichelese 2.
La Società US Corticella che aveva chiesto di essere sentita, è presente all’odierna riunione in persona della propria Presiedente la quale si riporta al proposto ricorso e alle conclusioni in esso precisate. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali dai quali risulta comprovata la ricostruzione fatta dalla reclamante a sostegno delle ragioni del proprio ricorso, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale rileva che la società U.S. Corticella ha correttamente applicato la norma di cui all’articolo 45 comma 2 del CGS non facendo scendere in campo il calciatore Gobbi nella gara immediatamente successiva a quella nella quale era stato espulso dal campo considerandolo automaticamente squalificato e consentendo che scontasse in questa gara la squalifica per una giornata poi confermata dal C.U. Rilevato pertanto che il calciatore Daniel Jose GOBBI aveva pieno titolo per partecipare alla gara messa in calendario per il giorno 17/03/2019 e che l’incontro in parola non risulta viziato da nessuna irregolare partecipazione, questa Corte annulla in toto la delibera del Giudice Sportivo di Ferrara. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna in accoglimento del ricorso della Società US CORTICELLA SSD SRL, annulla la squalifica per un’ulteriore giornata di gara inflitta al calciatore DANIEL JOSE GOBBI, annulla l’inibizione inflitta al Dirigente Sig. MASSIMO CAPUTO e ripristina il risultato conseguito sul campo Corticella – Sanmichelese: 3 a 2. Nulla dispone in merito alla tassa reclamo non versata anticipatamente essendo stato il ricorso accolto.
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