C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 10/04/2019 – Delibera – Nr. 67 – RECLAMO PROPOSTO DALA SOCIETA’ POLISPORTIVA SOGLIANESE Avverso decisione di ripetizione della gara Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Forlì-Cesena contenuta nel C.U. nr. 36 del 20/03/2019 Gara: Rubicone Calisese / Soglianese del 10/03/2019

 

Nr. 67 – RECLAMO PROPOSTO DALA SOCIETA’ POLISPORTIVA SOGLIANESE

Avverso decisione di ripetizione della gara Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Forlì-Cesena contenuta nel C.U. nr. 36 del 20/03/2019 Gara: Rubicone Calisese / Soglianese del 10/03/2019

 

La Società POLISPORTIVA SOGLIANESE ricorre avverso la succitata decisione del Giudice Sportivo rilevando, in via preliminare, di non essere stata preventivamente informata del reclamo che la società avversaria Rubicone Calisese ha presentato contro la decisone assunta dall’arbitro di sospensione anticipata della gara in parola e che detta mancata informazione avrebbe compromesso il regolare contraddittorio tra le parti. Relativamente al merito la società ricorrente fornisce una propria ricostruzione dei fatti in base alla quale ritiene illegittima la decisone assunta dal Giudice sportivo in ordine alla ripetizione della gara in quanto, essendo stato l’arbitro vittima di un’aggressione fisica e verbale da parte del capitano della società Rubicone Calisese e avendo di conseguenza subito lesioni personali e sofferto dolore fisico, la sua decisone di non proseguire la direzione dell’incontro appare giustificata e coerente con le vigenti diposizioni federali. Rileva altresì la reclamante che l’impugnata delibera del Giudice Sportivo, “oltre a costituire un precedente altamente pericoloso e contrario ai principi a cui si deve uniformare lo sport dilettantistico”, appare non solo in netto contrasto con numerose pronunce assunte da diversi organi di giustizia sportiva, ma anche contrastante con precedenti delibere prese per casi analoghi dal medesimo Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Forlì-Cesena. Per tutto quanto precede la Società Polisportiva Soglianese chiede che per quanto accaduto all’arbitro sia ravvisata, ai sensi dell’articolo 17 CGS, la responsabilità oggettiva della società alla quale apparteneva il calciatore reo dell’aggressione e che alla stessa società Rubicone Calisese sia inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di zero a tre. La Società Polisportiva Soglianese ha chiesto di essere sentita ed è presente all’odierna riunione rappresentata e difesa da un legale di fiducia il quale si riporta alle argomentazioni addotte con il proposto reclamo e in sede dibattimentale menziona precedenti decisioni di codesto organo di giustizia sportiva contrastanti con l’impugnata delibera del Giudice Sportivo, della quale rimarca la potenziale pericolosità, per poi evidenziare che dalla gravità degli atti posti in essere dal capitano della squadra avversaria nei confronti del giovane direttore di gara non poteva che scaturire la sospensione anticipata della gara. All’odierna riunione è presente anche la compagine del Rubicone Calisese quale società contro interessata al ricorso in parola la quale, anch’essa rappresentata e difesa da un legale fiduciario, si riporta alle prodotte controdeduzioni ribadendo la giustezza e ragionevolezza della decisione del Giudice Sportivo di far ripetere la disputa della gara posto che la sospensione della stessa è avvenuta in forma anomala e senza che ne ricorressero i necessari presupposti. Pur comprendendo lo stato d’animo del giovane direttore di gara, la società contro interessata ritiene che questi non abbia fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per garantire la prosecuzione dell’incontro. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale rileva in via preliminare che l’impugnativa della società Rubicone Calisese avverso la regolarità della gara in questione è stata proposta nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all’articolo 46 CGS per cui sotto questo aspetto il reclamo della Polisportiva Soglianese, che come società contro-interessata lamenta di non aver contestualmente ricevuto copia del suddetto ricorso, risulta privo di fondamento. Diversamente per quanto riguarda il merito della vertenza, il ricorso della Soglianese appare fondato e meritevole di accoglimento. Avendo infatti sentito l’arbitro della gara per un distinto reclamo proposto in relazione ai medesimi fatti accaduti durante l’incontro in esame, questa Corte ribadisce che da quanto si è potuto appurare, nel caso di specie l’ufficiale di gara è stato realmente vittima di una condotta violenta posta in essere ai suoi danni da un calciatore, per di più il capitano, della compagine del Rubicone Calisese e che pertanto, tenuto anche conto del contesto di un partita di calcio dilettantistico in cui si sono svolti i fatti, appare giustificata e condivisibile la sua decisione di non far proseguire lo svolgimento della partita essendogli venute meno la serenità e l’imparzialità di giudizio necessarie per proseguire la direzione dell’incontro. Per i suddetti fatti che hanno influito sul regolare svolgimento della gara va ritenuta responsabile la società di appartenenza del calciatore autore della condotta violenta ai danni dell’arbitro, vale a dire la società Rubicone Calisese alla quale va pertanto inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 come espressamente stabilito dall’articolo 17 del CGS. PQM

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna accoglie il ricorso della Società POLISPORTIVA SOGLIANESE e infligge alla Società RUBICONE CALISESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Nulla dispone in merito alla tassa reclamo non versata anticipatamente essendo stato il ricorso accolto.

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