C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 17/04/2019 – Delibera – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 70 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S.D. LESIGNANO Avverso squalifica per 10 giornate inflitta al calciatore CONFORTI FILIPPO Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Reggio Emilia contenuta nel C.U. nr. 37 del 27/03/2019 Gara: Lesignano / Terre di Canossa del 24/03/2019

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

Nr. 70 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S.D. LESIGNANO Avverso squalifica per 10 giornate inflitta al calciatore CONFORTI FILIPPO Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Reggio Emilia contenuta nel C.U. nr. 37 del 27/03/2019 Gara: Lesignano / Terre di Canossa del 24/03/2019

 

La Società USD LESIGNANO propone rituale ricorso avverso il sopra menzionato provvedimento, sostenendo che il giocatore CONFORTI FILIPPO si è limitato a pronunciare verso l’avversario “vai a mangiare un kebab”, frase che nulla ha a che vedere con un’ espressione gravemente offensiva a contenuto discriminatorio. Aggiungeva ancora la reclamante che lo stesso giocatore SAMI (colui al quale era stata rivolta la frase) pur confermando la discussione avvenuta con il CONFORTI, non lamentava di essere stato offeso dalla frase, anzi riferiva di avere stretto la mano al CONFORTI a fine della gara. Pur avendo chiesto di essere sentito il Presidente della Società reclamante non si è presentato all’odierna udienza. Motivi della decisione: l’art.11 del CGS recita che “costituisce comportamento discriminatorio… ogni condotta che comporta offesa… per motivi di razza, colore ecc… . Poiché nell’espressione usata dal calciatore CONFORTI FILIPPO (come ricavabile dal rapporto dell’arbitro) si rileva che l’offesa consiste solo nelle parole “ testa di cazzo”, mentre nell’espressione “torna al tuo paese a fare i kebab” non si ravvisa alcuna offesa che possa costituire comportamento discriminatorio per motivi di razza; per questo la Corte ritiene non applicabile i commi 1 e 2 dell’art 11 del CGS. Infatti in altre espressioni gergali simili a questa che qui ci occupa tipo “mangia crauti rivolta ad un tedesco”, o in “romanesco va a magna il sapone” rivolta ad un terzo, non si ravvedono espressioni tali da contrassegnare un comportamento discriminatorio e razzista. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna accoglie il ricorso e annulla la squalifica a 10 giornate e ne dispone la riduzione alla pena edittale di due giornate per l’espulsione del giocatore CONFORTI FILIPPO dal campo di gara. Nulla dispone relativamente alla tassa reclamo non versata essendo stato il ricorso accolto

 

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