C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 24/04/2019 – Delibera – CAMPIONATO DI PROMOZIONE Nr. 71 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.D. MARANELLO SPORTIVA Avverso regolarità della gara Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 39 del 10/04/2019 Gara: Maranello Sportiva / Falkgalileo del 24/03/2019

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Nr. 71 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.D. MARANELLO SPORTIVA Avverso regolarità della gara Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 39 del 10/04/2019 Gara: Maranello Sportiva / Falkgalileo del 24/03/2019

 

La Società A.D. MARANELLO SPORTIVA ricorre avverso la succitata decisione del Giudice Sportivo insistendo sul fatto che la gara disputata contro la compagine del FALKGALILEO sarebbe stata viziata da irregolarità in ragione del fatto che quest’ultima società vi ha fatto partecipare il calciatore LASINE TRAORE con un documento che ne attesterebbe una data di nascita diversa da quella che risultava in precedenti tabulati federali, circostanza che secondo la ricorrente ne renderebbe nullo il relativo tesseramento. Prospettando quindi l’ipotesi che il calciatore Lassine Traorè sia in possesso di due diversi cartellini, la società Maranello Sportiva chiede la riforma della decisione mediante la quale il Giudice Sportivo, respingendo il ricorso proposto in primo grado, ha omologato la gara con il risultato conseguito sul campo. La società reclamante ha chiesto di essere sentita ed è presente all’odierna riunione rappresentata dal proprio Presidente il quale si riporta a quanto esposto nel ricorso e alla documentazione prodotta. Alla vista della documentazione ufficiale relativa al tesseramento del calciatore straniero Lasine Traore, acquisita dalla Corte, il Presidente della società reclamante segnala che anche in detta documentazione vi sarebbe indicata una data di nascita non corrispondente a quella risultante da precedenti tabulati e documenti federali. La società contro interessata Falkgalileo non ha presentato contro deduzioni e non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ha nuovamente interpellato l’Ufficio Tesseramenti della Lega Nazionale Dilettanti il quale Ufficio ha confermato la regolarità del tesseramento del calciatore LASSINE TRAORE presso la società FALKGALILEO, precisando che la variazione anagrafica relativa a detto calciatore è avvenuta nella stagione sportiva 2016/2017, nella quale egli era svincolato, e previa dovuta verifica nonché acquisizione di una dichiarazione ufficiale rilasciata dall’Ambasciata in Italia della Repubblica della Costa D’Avorio,. In ragione delle conferme ottenute, questa Corte ritiene che il calciatore Lassine Traoré avesse pieno titolo per partecipare alla gara di cui si discute la quale ha dunque avuto uno svolgimento del tutto regolare. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il ricorso della Società A.D. MARANELLO SPORTIVA e conferma la decisone del Giudice Sportivo che ha omologato la gara con il risultato conseguito sul campo: Maranello Sportiva – Falkgalileo 1 a 1. Si dispone a carico della Società Maranello Sportiva l’addebito della tassa reclamo non versata.

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