C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 24/04/2019 – Delibera – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 72 – RECLAMO PROPOSTO DALA SOCIETA’ A.S.D. FRUGESPORT Avverso squalifica per quattro giornate di gara inflitta ai calciatori Assane ASSEF e Alessandro CASTELLARI e avverso inibizione del dirigente Fabio FORMIGATTI fino a tutto il 10/04/2020 Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ravenna contenuta nel C.U. nr. 39 del 10/04/2019 Gara: Palazzuolo / Frugesport del 07/04/2019
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Nr. 72 - RECLAMO PROPOSTO DALA SOCIETA’ A.S.D. FRUGESPORT Avverso squalifica per quattro giornate di gara inflitta ai calciatori Assane ASSEF e Alessandro CASTELLARI e avverso inibizione del dirigente Fabio FORMIGATTI fino a tutto il 10/04/2020 Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ravenna contenuta nel C.U. nr. 39 del 10/04/2019 Gara: Palazzuolo / Frugesport del 07/04/2019
La Società ASD FRUGESPORT ricorre avverso i provvedimenti disciplinari sopra indicati sostenendo che il dirigente Fabio Formigatti non avrebbe tenuto la condotta che gli è stata addebitata non avendo né inferto una spinta all’arbitro e nemmeno dato un calcio alla porta del suo spogliatoio. Quanto ai propri calciatori Assef e Castellari, la ricorrente ammette che entrambi hanno protestato nei confronti delle decisioni arbitrali, ma non in modo plateale e nemmeno utilizzando toni minacciosi. La società reclamante, ritualmente convocata, è presente all’odierna riunione in persona di un proprio Dirigente, munito di valida delega, il quale si richiama al proposto reclamo precisando che il dirigente Formigatti non ha messo le mani addosso all’arbitro anche per la presenza dell’addetto alla forza pubblica della società avversaria che faceva scudo allo stesso direttore di gara, e che non ha in nessun frangente calciato la porta dello spogliatoio di questi. Anche per quanto concerne i calciatori si precisa che hanno sì protestato, senza però mai minacciare l’ufficiale di gara. Letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che per quanto riguarda la squalifica per 4 giornate di gara inflitta ai calciatori Assef e Castellari, il Giudice Sportivo abbia correttamente interpretato il referto arbitrale e correttamente quantificato i relativi provvedimenti disciplinari tenendo nel debito conto l’espulsione subita da entrambi i calciatori in distinte fasi dell’incontro e avendo sanzionato in misura condivisibile l’atteggiamento minaccioso e gravemente antisportivo che entrambi hanno assunto nei confronti dell’ufficiale di gara all’atto della notifica dei rispettivi provvedimenti di espulsione. Diversamente, ma sempre sulla base di quanto scritto dall’arbitro nel proprio referto, la Corte ritiene che il comportamento del Sig. Formigatti, per quanto gravemente antisportivo specie in considerazione del ruolo di dirigente accompagnatore che il medesimo aveva nella gara in parola, non possa essere propriamente qualificato come condotta violenta ai danni dell’ufficiale di gara, per cui si ritiene che tale comportamento possa essere punito con una sanzione meno afflittiva rispetto a quella deliberata nel procedimento di prima istanza. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna conferma la squalifica per quattro giornate di gara inflitta ai calciatori Assane ASSEF e Alessandro CASTELLARI mentre, in parziale accoglimento del presente ricorso, riduce l’inibizione del dirigente Fabio FORMIGATTI fino a tutto 10/12/2019 Nulla dispone in merito alla tassa reclamo non versata anticipatamente essendo stato il ricorso parzialmente accolto
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