C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 24/04/2019 – Delibera – CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 REGIONALI Nr. 73 – RECLAMO PROPOSTO DALA SOCIETA’ F.C.D. SAN GIUSEPE CALCIO Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Andrea GUGLIELMETTI Delibera del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. SGS nr. 40 del 17/04/2019 Gara: Sorbolo / San Giuseppe Calcio del 14/04/2019

CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 REGIONALI

Nr. 73 – RECLAMO PROPOSTO DALA SOCIETA’ F.C.D. SAN GIUSEPE CALCIO Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Andrea GUGLIELMETTI Delibera del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. SGS nr. 40 del 17/04/2019 Gara: Sorbolo / San Giuseppe Calcio del 14/04/2019

 

La Società F.C.D. SAN GIUSEPPE CALCIO ha ritualmente impugnato la succitata decisione del Giudice sportivo facendo rilevare che il proprio giovane calciatore Guglielmetti si sarebbe limitato, in qualità di capitano, a chiedere spiegazioni all’arbitro in merito a una sua decisione, senza protestare e senza profferire parole irriguardose. Non ravvisando pertanto alcun comportamento antisportivo posto in essere dal proprio calciatore, la ricorrente chiede una riduzione della squalifica decisa dal giudice sportivo. La società reclamante benché ritualmente convocata non è presente all’odierna riunione.

Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che il Giudice Sportivo abbia correttamente interpretato il referto arbitrale e adeguatamente quantificato il relativo provvedimento disciplinare, atteso che il calciatore Andrea Guglielmetti, alla notifica dell’espulsione per doppia amonizione, ha effettivamente assunto un contegno antisportivo nei confronti dell’arbitro perseverando nelle proteste, avendo un sia pur leggero contatto fisico con lo stesso direttore di gara e andando dunque aldilà delle prerogative correlate al ruolo di capitano della propria compagine che nel frangente egli ricopriva. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il ricorso della Società F.C.D. SAN GIUSEPPE CALCIO e conferma la squalifica per tre giornate di gara a carico del calciatore Andrea Guglielmetti. Si pone a carico della società FCD San Giuseppe Calcio l’addebito della tassa reclamo non versata anticipatamente.

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