C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 22/05/2019 – Delibera – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 78 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA VOLTANA Avverso la decisione del Giudice Sportivo di Ferrara Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ferrara contenuta nel C.U. nr. 41 dell’ 08/05/2019 Gara: Virtus Voltana/ F. Ricci del 04/05/2019
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Nr. 78 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA VOLTANA
Avverso la decisione del Giudice Sportivo di Ferrara Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ferrara contenuta nel C.U. nr. 41 dell’ 08/05/2019 Gara: Virtus Voltana/ F. Ricci del 04/05/2019
La Corte Sportiva d’Appello, annulla il provvedimento del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ferrara, in quanto entro la data del 05/05/2019 risulta essere stato inviato alla Società Voltana tramite Whats App una foto della copia del reclamo, ma tale metodo non è idoneo all’invio di comunicazioni Ufficiali per reclami e/o preannunci di reclami. Come da Comunicato Ufficiale n.16/A del 04/12/2018, lettera a), per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo Territoriale, la procedura è la seguente: - Gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell’art.29, n.3,5 e 7, G.S.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni) entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni, L’attestazione dell’invio all’eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. PQM Questa Corte Sportiva d’Appello, rileva l’intempestività del reclamo pervenuto alla Delegazione Provinciale di Ferrara oltre il termine fissato nelle ore 24,00 del giorno successivo all’effettuazione della gara; questa Corte ritiene non sufficiente e non corretto l’invio della copia del reclamo mandato alla Società Voltana il 05/05/2019 per “app” per questi motivi si dispone l’annullamento delle decisioni del Giudice Sportivo, riportate CU 41 dell’08 maggio 2019, conseguentemente rimane confermato il risultato conseguito sul campo. Nulla dispone in merito alla tassa reclamo non versata essendo stato il ricorso accolto.
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