C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 22/05/2019 – Delibera – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 79 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA D. RUBICONE CALISESE Avverso squalifica di 5 giornate al calciatore GIRARDI GIUSEPPE Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Forlì/Cesena contenuta nel C.U. nr. 43 dell’ 08/05/2019 Gara: Perticara / Rubicone Calisese del 05/05/2019

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

Nr. 79 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA D. RUBICONE CALISESE

Avverso squalifica di 5 giornate al calciatore GIRARDI GIUSEPPE Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Forlì/Cesena contenuta nel C.U. nr. 43 dell’ 08/05/2019 Gara: Perticara / Rubicone Calisese del 05/05/2019

 

La Società Rubicone Calisese ricorre avverso la succitata decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Forlì/Cesena, sostenendo che a fine gara il giocatore Girardi abbia trattenuto per il polso il Direttore di gara, ma soltanto per verificare sull’orologio i minuti di recupero effettuati dallo stesso e contestando la ritenuta intempestiva conclusione della gara, non sono state pronunciate espressioni irriguardose verso il medesimo; sentito l’arbitro ha confermato quanto espresso dalla Società, presente all’odierna riunione. PQM Questa Corte Sportiva d’Appello, in accoglimento del ricorso della Società Rubicone Calisese riduce a due giornate la squalifica a carico del calciatore GIRARDI GIUSEPPE. Nulla dispone in merito alla tassa reclamo non versata essendo stato il ricorso accolto.

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