C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 29/05/2019 – Delibera – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA COPPA PROVINCIALE Nr. 81 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS OLIMPIA Avverso squalifica fino al 31.12.2020 al giocatore TOUTAY HIHAM, squalifica fino al 03.05.2021 al giocatore PIGNATARO FRANCESCO, squalifica fino al 02.12.2019 all’allenatore FRATTA MARCO e ammenda di € 400,00 alla società VIRTUS OLIMPIA. Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Rimini contenuta nel C.U. nr. 42 del 02/05/2019 Gara: Virtus Olimpia / Santagatese del 02/05/2019
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA COPPA PROVINCIALE
Nr. 81 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS OLIMPIA
Avverso squalifica fino al 31.12.2020 al giocatore TOUTAY HIHAM, squalifica fino al 03.05.2021 al giocatore PIGNATARO FRANCESCO, squalifica fino al 02.12.2019 all’allenatore FRATTA MARCO e ammenda di € 400,00 alla società VIRTUS OLIMPIA. Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Rimini contenuta nel C.U. nr. 42 del 02/05/2019 Gara: Virtus Olimpia / Santagatese del 02/05/2019
La Società Virtus Olimpia ricorre avverso la succitata decisione del Giudice Sportivo; avendo richiesto gli atti la ricorrente obbietta a riguardo della mancanza della firma e di altre indicazioni relative all’arbitro, rileva inoltre che nel provvedimento del Giudice Sportivo l’indicazione del Delegato AIA è fatta nella persona del Sig. Martinini il quale non compare nei nominativi indicati nell’organigramma delle persone delegate dall’AIA; nel merito la società reclamante fa riferimento al ricorso presentato ed alle istanze in esso formulate, ritenendo non applicabile a quanto realmente accaduto durante la gara l’art.11/bis del C.G.S., atteso che nel referto arbitrale mancano le accuse di violenza nei confronti dell’arbitro. Il procedimento in parola, dopo aver subito due rinvii per due distinti ordini di ragioni, viene esaminato e deciso nell’odierna riunione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna nella composizione sopra indicata. Nel corso dell’udienza vengono esaminati i motivi addotti dalla reclamante; mentre sono disattesi, perché giudicati irrilevanti e privi di fondamento quelli di natura procedurale riguardanti la forma e il contenuto del rapporto arbitrale, su ognuno dei motivi di merito viene sentito telefonicamente l’arbitro della gara affinché chiarisca e completi quanto riportato a referto. A proposito del comportamento dei sostenitori della società Virtus Olimpia, l’arbitro precisa che nonostante si giocasse in campo neutro egli è certo che erano i tifosi della odierna reclamante le persone, tra le 100 e le 150, le quali hanno assunto un contegno fortemente e ripetutamente offensivo e minaccioso nei di lui confronti finendo per lanciare contro la sua persona oggetti di vario genere fra i quali un accendino. Da tale individuazione confermata dal direttore di gara discende l’infondatezza del motivo addotto dalla società Virtus Olimpia che ha sostenuto che l’addebito delle intemperanze ai propri sostenitori non fosse provato dagli atti ufficiali; tenuto tuttavia conto della realtà dilettantistica in cui opera la ricorrente, questa Corte ritiene eccessivamente afflittiva la sanzione di natura economica nella misura calcolata dal giudice sportivo, ammenda che pertanto va ridotta. A proposito dell’allenatore Sig. Marco Fratta, l’arbitro dichiara di averlo allontanato dal terreno di gioco a seguito di un atteggiamento eccessivamente protestatario e irriguardoso assunto nei di lui confronti. Una volta raggiunta la recinzione del campo per destinazione, il Fratta lo insultava ripetutamente e gli rivolgeva frasi che lo stesso direttore di gara percepiva più come avvertimenti irriguardosi, che come minacce dirette. In questo caso dunque le precisazioni fornite dall’arbitro inducono la Corte a ritenere che il tecnico Marco Fratta possa essere sanzionato con una punizione disciplinare meno afflittiva rispetto a quella deliberata dal giudice sportivo. A proposito del calciatore Francesco Pignataro, l’arbitro riferisce che al triplice fischio finale detto calciatore gli è arrivato alle spalle e lo ha spinto da dietro in maniera non violenta, lo ha pesantemente minacciato mettendogli, forse inavvertitamente, la scarpa sopra un piede; avvertito di ciò, il Pignataro ha aumentato la pressione procurandogli dolore. Sulla base di tali precisazioni la Corte ritiene che il comportamento del calciatore Francesco Pignataro, per quanto gravemente irriguardoso e antisportivo, non possa considerarsi un vero e proprio atto di violenza deliberatamente, ma anche potenzialmente, diretto a procurare lesioni personali all’ufficiale di gara, per cui a detto calciatore può essere comminata una sanzione disciplinare meno afflittiva rispetto a quella disposta dal giudice sportivo. A proposito del comportamento del calciatore Hiham Toutay, l’arbitro precisa che dopo l’assegnazione di un calcio di rigore il suddetto giocatore lo ha offeso e spinto, all’atto dell’espulsione è stato portato fuori da un compagno e in tale frangente gli ha sputato più volte da una distanza di un metro e mezzo e lo ha colpito ad una spalla. Sulla scorta delle precisazioni fornite dall’arbitro la Corte ritiene che il comportamento del calciatore Hiham Toutay, con particolare riferimento al contatto fisico, all’atteggiamento molto aggressivo e allo sputo che con cui ha colpito il direttore di gara, contenga gli estremi della “volontaria aggressività inserita in un’attività impetuosa e incontrollata” e che dunque possa integrare la fattispecie di cui all’articolo 11-bis del C.G.S. meritando, come tale, la sanzione minima edittale da tale norma stabilita. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna, in parziale accoglimento del ricorso della Società ASD VIRTUS OLIMPIA e in riforma delle impugnate decisioni del giudice sportivo, ridetermina le sanzioni disciplinari nel seguente modo: al calciatore HIHAM TOUTAY squalifica fino a tutto il 30.05.2020, al calciatore FRANCESCO PIGNATARO squalifica fino a tutto il 31.12.2019; al tecnico MARCO FRATTA squalifica fino a tutto il 02.10.2019 e alla società Virtus Olimpia l’ammenda di € 250,00 Nulla dispone in merito alla tassa reclamo non versata anticipatamente essendo stato accolto il ricorso.
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